Penale

L’emergenza Covid non sdogana la Pec per i ricorsi penali

di Giovanbattista Tona

Non si può presentare a mezzo Pec il ricorso per Cassazione contro una decisione del Tribunale del riesame per la scarcerazione di un indagato. Nemmeno durante il lockdown. Lo ha affermato la prima sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza 27127 del 29 settembre scorso.

Di norma, nel processo penale non è consentito ai difensori e alle parti private l’uso della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti né per il deposito presso gli uffici.

L’articolo 16, comma 4, del decreto legge 179 del 2012 riserva l’uso di questo mezzo informatico alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero e per le notificazioni ai difensori disposte dall’autorità giudiziaria.

Un’impugnazione è un atto di parte e non una comunicazione del giudice; non rientra quindi tra quelli per i quali è ammessa la Pec.

E, finché non sarà operativo il processo penale telematico, non potranno nemmeno operare le regole del Codice digitale (il Dpr 68 del 2005).

Peraltro, per le impugnazioni la giurisprudenza già da tempo richiamava il principio della tipicità delle forme di presentazione, fissate nell’articolo 583 del Codice di procedura penale, che non ammettono equipollenti. L’inoltro con Pec non rientrava tra le forme tipizzate e quindi rendeva il ricorso inammissibile.

Questo vale anche quando il difensore deve proporre ricorso al Tribunale della libertà contro le misure cautelari applicate a un suo assistito e quando voglia ricorrere dinanzi alla Cassazione contro un provvedimento del Tribunale della libertà. Infatti, l’articolo 309 del Codice di procedura penale richiama espressamente il principio generale fissato nell’articolo 583 dello stesso Codice.

Tuttavia, durante il lockdown, l’articolo 83 del decreto legge 18 del 2020 ha disposto la sospensione delle attività giudiziarie e dei termini processuali, prevedendo ai commi 14 e 15 che le comunicazioni e le notificazioni alle parti fossero effettuate mediante invio all’indirizzo Pec del difensore di fiducia.

Al comma 11 ha poi previsto che il ricorso per cassazione nei giudizi civili possa essere inoltrato via Pec.

Queste disposizioni e il contesto emergenziale nel quale sono state emanate avevano indotto il difensore di un indagato sottoposto a custodia cautelare, confermata dal Tribunale della libertà, a presentare il ricorso per cassazione contro questa decisione a mezzo Pec. Per il procedimento dinanzi al tribunale al riesame, infatti, non valeva la sospensione delle udienze e dei termini e il difensore ritenne di potersi avvalere delle modalità di comunicazione eccezionalmente introdotte per ridurre i contatti tra gli operatori.

Ma la Cassazione ha spiegato che anche le disposizioni contenute nell’articolo 83 del decreto legge 18 del 2020 contengono una deroga insuscettibile di estensione e, poiché nulla è stato disposto per le impugnazioni nei procedimenti penali, la presentazione del ricorso a mezzo Pec deve considerarsi preclusa anche in tempi di Covid.

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