Rassegne di Giurisprudenza

L'Ente previdenziale è litisconsorte necessario nei giudizi volti alla regolarizzazione contributiva

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Previdenza e assistenza sociale - Controversie - Omissioni contributive - Azione verso il datore di lavoro - Ente previdenziale - Litisconsorzio necessario - Sussiste.
Nei giudizi promossi dal lavoratore per ottenere la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi obbligatori omessi, sussiste litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale, quale diretto interessato all'accertamento giudiziale e destinatario del pagamento. La partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio è necessaria al fine di non privare la decisione, indipendentemente dalla sua natura di condanna, di accertamento o costitutiva, dell'unitarietà connessa con l'esperimento dell'azione proposta.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 22 ottobre 2021, n. 29637

Previdenza e assistenza sociale - Omissioni contributive - Azione verso il datore di lavoro - Ente previdenziale - Litisconsorzio necessario.
In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale, sicché, alla mancata evocazione in giudizio dell'ente non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 settembre 2020, n. 19679

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Procedimento - Litisconsorzio domanda del lavoratore di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi omessi - Litisconsorzio necessario del datore di lavoro e dell'ente previdenziale - Sussistenza - Fondamento.
In caso di domanda del lavoratore avente per oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi obbligatori omessi, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell'ente, giustificato dal fatto che l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di "facere" del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 agosto 2020, n. 17320

Previdenza (assicurazioni sociali) - Soggetti diritto del lavoratore alla contribuzione previdenziale - Condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi - Ammissibilità - Condizioni - Partecipazione dell'ente previdenziale al processo - Necessità - Fondamento.
L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa.
• Corte di cassazione, sezione 6 civile, ordinanza 30 maggio 2019, n. 14853

Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - In genere - Azione proposta dal lavoratore per la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, quinto comma, legge n.1338 del 1962 - Litisconsorzio necessario nei confronti dell'inps e del datore di lavoro - Necessità - Fondamento.
Nel caso in cui il lavoratore agisca giudizialmente per ottenere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per essersi il datore di lavoro sottratto al versamento all'INPS della relativa riserva matematica e per il cui versamento lo stesso datore resta obbligato, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dell'anzidetto datore di lavoro e dell'INPS, ciò trovando giustificazione per il riflesso, sotto il profilo processuale, che assumono gli aspetti sostanziali rappresentati: dall'interesse, giuridicamente protetto, del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell'INPS alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica); dall'interesse dell'INPS a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro; dall'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo.
• Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 16 febbraio 2009, n. 3678