Comunitario e Internazionale

L’Era Disney–OpenAI: integrazione tecnica e nuove frontiere normative della proprietà intellettuale

La partnership può essere letta come un laboratorio di governance: un tentativo di conciliare innovazione generativa, tutela dell’industria creativa e requisiti regolatori

di Giuseppe Accardo*

L’accordo annunciato tra Disney e OpenAI sul finire del 2025 rappresenta un passaggio rilevante non solo per l’industria dell’intrattenimento, ma anche per il dibattito sulla governance dei contenuti nell’ecosistema dell’IA generativa. L’intesa prevede un licensing triennale che abilita Sora a generare brevi video “user-prompted” utilizzando un insieme di oltre 200 personaggi (Disney, Marvel, Pixar e Star Wars) e consente a ChatGPT Images di generare immagini attingendo alla medesima proprietà intellettuale; l’accordo esclude espressamente l’uso di voci e somiglianze (likeness) di talent reali.

Più in generale, iniziative di questo tipo possono essere lette come un segnale della crescente centralità di modelli di accesso licenziati ai cataloghi creativi. Ciò non implica, tuttavia, il “superamento” delle controversie su addestramento e uso dei contenuti: a livello internazionale, il contenzioso sul rapporto tra IA generativa e diritto d’autore resta attivo e il 2026 è indicato come un anno potenzialmente decisivo per chiarimenti giurisprudenziali, in particolare sul perimetro del fair use negli Stati Uniti.

Per comprendere la portata del cambiamento è utile distinguere tra ciò che è stato comunicato pubblicamente e ciò che costituisce una possibile implementazione tecnica. I comunicati ufficiali non descrivono la pipeline ingegneristica adottata; in assenza di dettagli pubblici, è tuttavia ragionevole ipotizzare che l’integrazione dell’IP licenziata possa avvenire tramite architetture che privilegiano corpus “puliti” e controllati, combinando — a seconda dei casi — specializzazione del modello, controlli di sicurezza e meccanismi di recupero di informazioni da basi dati autorizzate. L’obiettivo, in un contesto di brand safety, sarebbe ridurre output incoerenti o non conformi alle linee creative e legali.

Sul piano normativo europeo, la traiettoria è influenzata dall’AI Act: per i fornitori di modelli di IA di uso generale (GPAI) sono previsti obblighi di trasparenza e documentazione, inclusa la predisposizione di riepiloghi del contenuto di addestramento secondo format e indicazioni europee. Per i modelli più avanzati e potenzialmente “a rischio sistemico”, si affiancano inoltre obblighi specifici di sicurezza e gestione del rischio richiamati nel quadro di riferimento europeo. In questo senso, la conformità non è solo un adempimento formale: può tradursi in maggiore tracciabilità dei processi e, indirettamente, in un miglior controllo qualitativo.

Parallelamente, emerge la tutela dell’identità personale (voce e immagine), tema particolarmente sensibile nell’audiovisivo. L’accordo Disney–OpenAI, per quanto reso noto, esclude l’uso di voci e likeness di talent, delineando una separazione netta tra sfruttamento del personaggio e tutela della persona fisica.

Sul versante nazionale italiano, la Legge 132/2025 risulta intervenire anche sul fenomeno dei contenuti AI-alterati (deepfake) con una logica di repressione e deterrenza, introducendo specifiche fattispecie e rafforzando presidi contro abusi e frodi. Negli Stati Uniti, iniziative come il NO FAKES Act mirano a introdurre un quadro federale sulla protezione di voce e immagine, ma allo stato delle fonti congressuali consultabili si tratta di un disegno di legge e non di disciplina già vigente. Un ulteriore pilastro, spesso richiamato nel dibattito regolatorio, riguarda la tracciabilità e la trasparenza dei contenuti sintetici.

L’AI Act prevede obblighi di trasparenza per i deepfake e, più in generale, per contenuti generati o manipolati artificialmente (Art. 50). La piena applicabilità del regolamento è fissata al 2 agosto 2026 (con alcune disposizioni in vigore in anticipo). Tecnologie di provenance come lo standard C2PA e le Content Credentials possono supportare questi obblighi aumentando la verificabilità dell’origine e delle modifiche; si tratta tuttavia di strumenti che migliorano la trasparenza senza poter garantire, in modo assoluto, l’impossibilità di rimozione o manomissione dei segnali di provenienza.

Infine, resta aperto il tema della titolarità e proteggibilità dell’output generato dagli utenti. In molti ordinamenti, la tutela autoriale richiede un apporto creativo umano riconoscibile; quando l’intervento umano è limitato a istruzioni generiche, la qualificazione giuridica dell’output può risultare incerta e richiedere soluzioni contrattuali e di piattaforma (licenze, regole di utilizzo, sistemi di attribuzione) capaci di distinguere tra contenuto derivativo, contenuto originale e contenuto non tutelabile. In prospettiva, questo scenario spinge verso modelli più dinamici di gestione dei diritti e delle remunerazioni.

In conclusione, la partnership tra Disney e OpenAI può essere letta come un laboratorio di governance: un tentativo di conciliare innovazione generativa, tutela dell’industria creativa e requisiti regolatori. La sostenibilità del modello dipenderà dall’equilibrio tra controlli tecnici (sicurezza, tracciabilità, limiti d’uso) e flessibilità creativa, nonché dalla capacità di rendere trasparenti - con formule proporzionate e verificabili - i presupposti legali e operativi che abilitano questi nuovi ecosistemi.

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*Giuseppe Accardo, POLLICINO & PARTNERS AIDVISORY

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