Civile

L'esdebitazione è già applicabile agli inizi del 2021, i presupposti operativi e gli effetti per le piccole imprese non commerciali

L'art. 4-ter della Legge di conversione del decreto Ristori del 25 dicembre 2020, introduce rilevanti novità in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento e rende accessibile lo strumento dell'esdebitazione alle piccole imprese "non fallibili" già agli inizi del 2021, in anticipo di alcuni mesi rispetto all'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa.

di Monica Peta*


L'art. 4-ter della Legge di conversione del decreto Ristori del 25 dicembre 2020, introduce rilevanti novità in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento e rende accessibile lo strumento dell'esdebitazione alle piccole imprese "non fallibili" già agli inizi del 2021, in anticipo di alcuni mesi rispetto all'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa. Una misura applicabile quando il "debitore incapiente" non è in grado di offrire ai creditori nessuna utilità diretta ed indiretta, nemmeno in prospettiva futura, che potrebbe rivelarsi valida per superare lo stato di fallo appesantita dagli effetti delle restrizioni sanitarie della pandemia. L'istituto dell'esdebitazione ancorché usufruibile una sola volta, permette alla piccola impresa ormai persa dal punto di vista economico e lavorativo di ripulirsi e di rimettersi competitivamente sul mercato.

L'istituto sebbene già disciplinato dall'art. 283 del CCII, trova nell'art. 4-ter della Legge di conversione del Decreto Ristori, un impulso applicativo che renderebbe questa soluzione fruibile ad una particolare fetta del tessuto imprenditoriale del nostro paese costituita dalle imprese agricole ed in generale ai piccoli imprenditori non commerciali che per definizione del codice civile, non possono fruire delle procedure fallimentari e non potrebbero ristrutturarsi per uscire dalla crisi. Tra l'altro, la citata disposizione ammette la possibilità di coinvolgere nella procedura il nucleo familiare congiuntamente e non solo i diversi soggetti separatamente.

Nell'ambito degli strumenti diversi previsti dalla legge n. 3 del 2012 (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore, la liquidazione del patrimonio) il debitore che non ha nessun tipo di disponibilità reale o finanziaria per soddisfare i propri creditori, trova nella procedura di esdebitazione l'effetto finale di cancellare i debiti. In particolare, passare attraverso gli Organismi di composizione della crisi, Occ, deputati a gestire questa procedura, permette di arrivare al risultato finale di esdebitazione che libera da una soggezione senza limiti verso i creditori. Un istituto, al quale può accedere chi ha solo debiti e nessun patrimonio, purché meritevole in assenza di atti in frode e mancanza di dolo o colpa grave. La liberazione senza limiti temporali dall'azione del creditore rappresenta una seconda opportunità di ripartenza dopo la crisi.

L'art. 283 del CCII, non desta dubbi interpretativi sul fatto che, l'assenza di utilità dirette o indirette non deve essere interpretata come la mancanza assoluta di reddito o patrimonio in capo al soggetto incapiente e specifica che non sono considerate utilità i finanziamenti in qualsiasi forma erogati. Il debitore, infatti, non dovrà necessariamente essere privo di qualsiasi reddito o patrimonio ma, seppur presenti, non dovranno essere tali da costituire alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, per i creditori. Il secondo comma della norma citata, fa salvo comunque l'obbligo per il debitore di pagare i propri debiti se, entro quattro anni dal decreto di esdebitazione, sopraggiungano utilità, comunque denominate, che se liquidate consentano il soddisfacimento dei creditori nella misura non inferiore complessivamente al dieci percento dei propri debiti. Tale assunto appare una precisazione utile e di buon senso, poiché non è detto che un debitore che ad oggi risulti totalmente incapiente non possa, anche per effetto dello stesso decreto di esdebitazione, conseguire utilità che gli permettano di pagare almeno in parte i propri debiti. L'Occ redige una relazione particolareggiata attraverso un' istruttoria di valutazione: delle passività e delle attività del debitore, della causa dell'indebitamento e della diligenza del debitore nell'aver assunto le obbligazioni; le ragioni dell'impossibilità per il debitore di adempiere alle obbligazioni assunte; l'esistenza di atti del debitore impugnati da creditori; la completezza e l' attendibilità della documentazione allegata alla domanda in tribunale. Il giudice assume un ruolo finale, in quanto valutata la meritevolezza del debitore, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione che dovrà contenere anche le modalità e il termine annuale per la presentazione della dichiarazione sulla sopravvenienza di utilità rilevanti pervenute. Tale dichiarazione è considerata necessaria a pena di revoca del decreto di esdebitazione, ma dal tenore della norma sembrerebbe non essere necessaria nel caso in cui non vi siano state sopravvenienze nel corso dell'anno. Il decreto di esdebitazione dovrà poi essere comunicato, si presume nel silenzio della legge dall'Occ, ai creditori e al debitore i quali potranno proporre opposizione nel termine di trenta giorni.

L'Occ non si limita a verificare la meritevolezza del debitore e la sua posizione attiva e passiva, ma valuta anche, laddovve esistano dei contratti di finanziamento, se l'eventuale soggetto finanziatore (Banca e/o finanziarie), al momento dell'erogazione del credito abbia tenuto conto del merito creditizio del soggetto richiedente, mediante una valutazione del reddito disponibile al netto delle spese per la sua produzione, unitamente a quanto necessario per il mantenimento proprio e della propria famiglia, secondo i parametri previsti nel secondo comma dell'art. 283 CCII. Sul punto è doveroso osservare che, seppur non si possa negare che la previsione del legislatore sia innovativa ed interessante, anche al fine di stigmatizzare il comportamento di quegli enti creditizi, soprattutto finanziarie, che per troppo tempo hanno concesso finanziamenti a soggetti del tutto incapaci di restituire il credito, non risulta che la norma abbia previsto sanzioni nel caso in cui tale condotta venga concretamente accertata. In più, a differenza dell'art.69 in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che espressamente esclude per il creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento la possibilità di proporre opposizione o reclamo in sede di omologa del piano, l'art. 283 sul punto tace completamente.

Appare scevro di dubbi che, l'orientamento del legislatore, propenda a voler offrire una second chance o un free restart al piccolo imprenditore, e in generale al debitore incapiente con la completa esdebitazione. In questo senso, l'istituto potrebbe trovare un ambito di applicazione vastissimo e potrebbe rivelarsi anche un utile uno strumento di contrasto alla criminalità organizzata, che in questo periodo, nelle fasce territoriali storicamente e socialmente più fragili, sta approfittando della situazione di difficoltà dei piccoli imprenditori. (Tra l'altro i dati a pioggia delle vittime dell'usura dimostra che i fondi antiusura non hanno prodotto risultati).

Tuttavia, dall'altra parte, chiusa la crisi, liberati dai debiti, le banche potrebbero classificare i soggetti esdebitati come soggetti e/o imprese a rischio e vedersi rifiutare i finanziamenti. Onde evitare un tale effetto, sarebbe opportuno che il sistema bancario consideri una possibile ripartizione del rischio con i soggetti esdebitati, prevedendo anche, ipotetici accodi superiori con l'Associazione Bancaria Italiana, o istituendo dei fondi a sostegno dei finanziamenti concessi a favore delle imprese esdebitate.

In ultimo, sarebbe opportuno considerare la convenienza di ricomprendere nell'istituto dell'esdebitazione del debitore incapiente anche per tutti i debiti tributari, oggi esclusi.

* a cura di Monica Peta , Dottore Commercialista - Revisore Legale PhD in Scienze Aziendali Componente del Comitato Scientifico Nazionale Fondazione School University

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