Altra delicatissima questione che la nuova disposizione relativa all'articolo 614-bis pone è se la sopravvenuta inefficacia della misura coercitiva indiretta operi soltanto per il futuro o anche per il passato, cioè travolgendo e rendendo non più azionabili le condanne al pagamento delle somme di denaro già maturate, ma non ancora riscosse
Di grande rilievo, non soltanto pratico-applicativo, ma anche teorico-sistematico, è la modifica apportata dal correttivo all'articolo 614-bis, che disciplina le «Misure di coercizione indiretta».
Modifiche al codice di procedura civile: la limitazione della durata delle misure coercitive (Dlgs n. 164/2024, articolo 3, comma 7, lettera r; Cpc, articolo 614-bis)
Come ben noto, il Dlgs n. 149/2022 aveva riformato in profondità questa forma di esecuzione forzata, così detta "indiretta", prevedendo:
- da un lato, che ove la misura di coercizione indiretta venga pronunciata dal giudice del processo di cognizione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 614-bis, «Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro», «Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile»;
- dall'altro lato, che «Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna», la misura di coercizione indiretta, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 614-bis, possa essere chiesta al giudice dell'esecuzione «dopo la notificazione del precetto».
Il Dlgs n. 164/2024 ha ora inserito la previsione che «Il provvedimento perde efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo».
La novità sembra poter essere intesa...
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Immigrazione: un modo di far leggi che porta a norme poco organiche
di Ennio Codini - Professore associato di diritto pubblico presso l'Università Cattolica di Milano