Rassegne di Giurisprudenza

L'esistenza di altro titolo cautelare per altri delitti non determina elisione delle esigenze cautelari in altro procedimento

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari - Stato di detenzione per altra causa - Misura cautelare - Incidenza di tale condizione sulle esigenze cautelari - Esclusione - Ragioni.
Lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale (nella specie in virtù di una condanna definitiva per delitto ostativo c.d. di prima fascia) non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, e in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 7 aprile 2021 n. 13045

Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Preesistente restrizione cautelare - Incidenza - Esclusione.
Nel giudizio cautelare, in ordine alla configurabilità delle esigenze di restrizione della libertà personale, nessuna preesistente restrizione cautelare può ritenersi stabile tanto da escludere una restituzione in libertà per vicende attinenti al procedimento cui inerisce. Persino l'esecuzione in corso per una condanna definitiva per delitto ostativo cosiddetto di prima fascia non è ritenuta assorbente del giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari in quanto nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 7 aprile 2021 n. 13045

Misure cautelari - Misure cautelari personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari - Rischio di recidiva - Rilevanza dello stato di detenzione per altra causa - Esclusione (Cpp, articolo 274, comma 1, lettera c).
Lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale, anche se disposto in virtù di condanna definitiva, non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari e, specificamente, di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta, in considerazione delle molteplici opportunità che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario e per il riacquisto anticipato della libertà. Infatti, qualunque titolo detentivo (cautelare o definitivo) può andare incontro a estinzione a causa dell'incidenza delle più varie situazioni, la cui cognizione e valutazione implica, ordinariamente, la competenza di organi differenti, ciascuno dei quali può influire unicamente nell'ambito del procedimento devoluto alla sua sfera decisionale, potendo un determinato titolo restrittivo essere caducato per cause non sottoposte al controllo del giudice investito dell'altro titolo.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 29 gennaio 2020 n. 3762

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari - Stato di detenzione per altra causa - Condanna definitiva all'ergastolo - Misura cautelare - Ostatività - Esclusione.
Lo stato di detenzione per altra causa, anche in ragione di una condanna definitiva alla pena dell'ergastolo, del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé ostativa alla configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 5 dicembre 2013 n. 48881