Penale

L'esito favorevole della messa alla prova non consente al giudice penale di adottare l'ordine di demolizione

La sospensione del processo per attivare l'istituto premiale esclude il preventivo accertamento della responsabilità dell'imputato

di Paola Rossi

In caso di estinzione del reato edilizio per l'esito positivo della messa alla prova dell'imputato il giudice penale non può disporre la confisca del manufatto abusivo ed emettere l'ordine di demolirlo. Nulla vieta però che la demolizione venga imposta dalla competente autorità amministrativa. Infatti, il potere concorrente del giudice penale di adottare la sanzione della confisca e dell'ordine di demolizione del fabbricato abusivo non sussiste se non a fronte di una sentenza di condanna dell'imputato.

Per tali ragioni la Corte di cassazione penale, con la sentenza n. 42926/2022, ha annullato senza rinvio la decisionr del giudice penale che a seguito dell'estinzione del reato per la positiva messa alla prova dell'imputato aveva comunque adottato la misura ablativa della confisca e imposto la demolizione del manufatto.

Il caso riguardava la costruzione di un edificio di due piani per complessivi 100 metri quadrati realizzato in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione per opere in cemento armato e in violazione di norme antisismiche. Ma il processo per l'abuso veniva sospeso per consentire la riabilitazione dell'imputata attraverso la sua messa alla prova. L'esito, come constatato dal giudice con la sentenza impugnata, era stato favorevole determinando l'estinzione del reato. Ma proprio la decisione di non doversi procedere contro l'autrice dell'abuso conteneva però l'ordine di demolizione del manufatto disponendone la confisca. Due statuizioni illegittime - a fronte di una sentenza che non prevede condanna e in assenza di un accertamento giudiziale della responsabilità penale dell'imputata - che la Cassazione penale ha cancellato senza rinvio.

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