L'estorsione del datore di lavoro si prescrive a partire dalla cessazione del rapporto iniquo
Il dies a quo non coincide con la conclusione della minaccia iniziale con cui si impone un impiego in violazione dei diritti del lavoratore
Il termine di prescrizione del reato di estorsione del datore di lavoro che dietro minaccia della perdita del lavoro sottopaga i propri dipendenti comincia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro illecitamente condotto. La consumazione del reato non coincide quindi con la minaccia o la violenza con cui il datore soggioga la volontà del lavoratore che accetta le inique condizioni di lavoro, generalmente l'essere sottopagato.
La Corte di cassazione - con la sentenza n. 34775/2023 - ha perciò respinto il ricorso che sosteneva che fosse già decorso il termine di prescrizione del reato previsto dall'articolo 629 del Codice penale. Il motivo difensivo pretendeva di far rilevare che una volta conclusa la minaccia iniziale il comportamento dei dipendenti fosse stato quello di adeguarsi spontaneamente alle pretese imposte dai ricorrenti.
Da ciò i ricorrenti ritenevano consumato il reato con il compimento della condotta minacciosa iniziale in modo da far risalire a quel momento - cioè la fine della minaccia - il dies a quo, l'inizio del decorso del termine prescrizionale del reato.
La Cassazione ricorda che il reato è plurioffensivo nel senso che attinge oltre alla sfera patrimoniale della vittima anche il suo interesse personale all'autodeterminazione e all'integrità fisica. Da cui deriva che le diverse lesioni a danno della vittima perdurano per tutto il tempo in cui l'illecito rapporto di lavoro resta in essere. Essendo quindi la condotta minacciosa del datore di lavoro mirata a estorcere oltre che un ingiusto profitto, anche un comportamento dei propri dipendenti asservito ai propri scopi, essa si profila come reato permanente. Per cui la consumazione del reato non può che farsi coincidere con la fine del rapporto di lavoro illecitamente imposto alla parte più debole della contrattazione.