Civile

L'ex che vive col nuovo compagno dal quale eredita perde l'assegno divorzile se non ne prova l'irrilevanza

I fatti non noti al momento del riconoscimento del diritto, ma conosciuti dopo, sono "nuovi" ai fini della revoca

di Paola Rossi

Il trasferimento del nuovo compagno nella casa della moglie divorziata e il fatto che tale nuovo compagno abbia fatto delazioni testamentarie in favore di lei, sono circostanze che influiscono sulla condizione economica della donna cui era stato riconosciuto l'assegno divorzile. E tale diritto può anche essere inciso da circostanze che si siano verificate prima della statuizione finale del giudice che ha fissato l'entità dell'assegno e la sussistenza delle condizioni per ottenerne il diritto. Ciò che conta, infatti, ai fini della revisione o revoca del sostegno economico in applicazione dell'articolo 9 della legge 898/1970, è il momento in cui è divenuto conoscibile un fatto precedentemente non noto, anche se già avvenuto al momento della decisione di merito.

Per tali motivi la Cassazione civile - con la sentenza n. 3681/2023 - ha respinto le lamentele dela ricorrente che sosteneva l'impossibilità di applicare la norma della legge sul divorzio in un caso come il suo dove le circostanze in base alle quali le era stato revocato l'assegno divorzile si erano già verificate al momento della statuizione definitiva che le aveva attribuito il diritto. In sostanza la donna conteestava che la revoca fosse intervenuta, come prescrive l'articolo 9 della legge 898, in base a fatti nuovi modificativi delle condizioni accertate dal giudice.

La Cassazione respinge il motivo in quanto punta a rivedere le valutazioni di merito, invece non esaminabili in sede di legittimità. Infatti, dice la Cassazione, l'accertamento delle condizioni economiche dei coniugi separati e poi divorziati attiene al merito della decisione del giudice civile sull'assegno divorzile presa allo stato dei fatti conosciuti e resi noti all'organo giudicante. E, infine, nel caso concreto va rilevato che la donna al momento del giudizio di revisione da cui è scaturita la revoca dell'assegno non aveva rappresentato alcuna lettura alternativa al fine di smentire la sussistenza di effetti migliorativi a livello economico derivati dall'instaurazione di una convivenza con un nuovo compagno e dall'aver da questi ereditato ulteriori risorse. Due dati di fatto contestati dall'ex marito - ai fini della revoca dell'assegno - al momento in cui ne aveva avuto contezza. Fatti nuovi su cui il giudice si era basato per decidre la revoca anche se già accaduti ma divenuti noti solo al momento della domanda di modifica presentata dall'ex marito e accolta.

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