Penale

L'illegittima ammissione al gratuito patrocinio esclude la tenuità del fatto

Il reddito conseguito dal nucleo familiare dell'imputato era superiore al limite applicabile ratione temporis e pari a circa 11.500 euro

di Giampaolo Piagnerelli

La mancata comunicazione del reddito percepito l'anno prima e, quindi, il superamento della soglia per poter beneficiare del gratuito patrocinio comporta il diniego al beneficio della particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis cp. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 23980/23.

Il verdetto di merito

La Corte d'appello dell'Aquila aveva rilevato la falsità dell'autocertificazione contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio in quanto il reddito conseguito dal nucleo familiare dell'imputato era superiore al limite applicabile ratione temporis e pari a circa 11.500 euro. I giudici di merito, quindi, hanno concluso per la non applicabilità al caso de quo della non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cp, non ravvisandosi il dato oggettivo della tenuità del fatto. La Cassazione, in sintonia, con i giudici di seconde cure, ha precisato che il giudice è chiamato a operare un bilanciamento tra i vari elementi del caso concreto e, quindi, eventualmente a formulare il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa solo in presenza di una positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie. Q uindi i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131-bis cp (la particolare tenuità dell'offesa e il comportamento non abituale) sono cumulativi per il giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa. Ai fini, pertanto, del riconoscimento della causa di non punibilità l'offesa (complessivamente) deve essere di particolare tenuità. Circostanza quest'ultima non riscontrata nel caso concreto. I Supremi giudici, infatti, non hanno riscontrato la tenuità del fatto a fronte di un disvalore sociale legato all'ammissione al beneficio determinata sulla base della pressochè totale omissione della comunicazione del reddito effettivamente percepito.

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