Immobili

L'immobile a uso portineria è parte del condominio e non può essere conferito alle figlie del custode deceduto

Si tratta di un bene con finalità precise in quanto appartiene al condominio e non è nella disponibilità dei privati

di Giampaolo Piagnerelli

Le figlie del portiere deceduto, al quale era stato assegnato un alloggio nell'ambito del condominio, non possono rivendicare la proprietà dell'immobile. Questo perché - spiega la Cassazione - si trattava di un bene con una specifica finalità comune e che apparteneva esclusivamente al condominio. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 27407/22.

I fatti. Passando alla vicenda il Tribunale di Roma con sentenza n. 24848/10 ha accolto la domanda del condominio, ha dichiarato la proprietà condominiale dell'immobile dove aveva vissuto il portiere e ha ordinato alle convenute (le due figlie) il rilascio dello stesso e la refusione delle spese di lite. Proposto appello presso la Corte d'Appello di Roma le appellanti hanno trovato una seconda bocciatura alle loro pretese. In particolare i giudici di seconde cure hanno ritenuto sufficiente la previsione del Regolamento di condominio quale prova della natura condominiale del bene, che altresì giustifica l'inclusione dell'appartamento nelle tabelle millesimali in quanto destinato già alla nascita ad alloggio del portiere. La Cassazione - in accordo con i giudici di merito - ha richiamato il Regolamento condominiale del 1978, che annoverava l'appartamento del portiere tra i beni comuni. In funzione di questa destinazione le figlie non potevano acquisire (nemmeno dietro pagamento) l'immobile del padre proprio perché destinato sin dall'inizio a uso portineria.

Il principio di diritto. La Cassazione, a tal proposito, ha richiamato il principio di diritto secondo cui: «In tema di condominio negli edifici, l'individuazione delle parti comuni, […], risultante dall'art. 1117 c.c. - il quale non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria - può essere superata soltanto dalle opposte risultanze di un determinato titolo e non opera con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari». (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 7449/1993)

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