Civile

L'imponibile è calcolabile anche con costi presunti

A tal fine non valgono le regole di deducibilità dei costi contenute nel Tuir perché sono riferite ai casi di dichiarazione presentata. Ad affermarlo è la Cassazione con l'ordinanza 2581 depositata ieri

di Laura Ambrosi


Anche in caso di dichiarazione omessa, l'Ufficio deve determinare l'imponibile considerando i costi, anche solo induttivi, relativi ai maggiori ricavi. A tal fine non valgono le regole di deducibilità dei costi contenute nel Tuir perché sono riferite ai casi di dichiarazione presentata. Ad affermarlo è la Cassazione con l'ordinanza 2581 depositata ieri.

L'agenzia delle Entrate notificava a una società estera diversi avvisi di accertamento nel presupposto che l'ente avesse operato in Italia mediante una stabile organizzazione occulta. I redditi venivano riconosciuti con metodo induttivo sui quali erano pretese imposte, interessi e sanzioni. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario eccependo, tra l'altro, che la ricostruzione induttiva non considerava le spese, essendo stata equiparata la fatturazione complessiva al reddito imponibile. Entrambi i giudici di merito respingevano il ricorso. La società ricorreva così in Cassazione, lamentando anche la violazione della norma sulla determinazione dell'imponibile e del principio costituzionalmente garantito della capacità contributiva.

La Suprema corte, in accoglimento del motivo, ha innanzitutto rilevato che alla luce dell'intervento della Corte costituzionale nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'amministrazione finanziaria può ricorrere a presunzioni supersemplici, anche prive, cioè dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Tuttavia, l'Ufficio deve considerare anche solo induttivamente i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché in caso contrario è violato il parametro costituzionale della capacità contributiva. I giudici di legittimità hanno precisato poi che le limitazioni previste in materia di deducibilità di costi quali la certezza, l'inerenza, attendono alla diversa ipotesi in cui la dichiarazione sebbene infedele è comunque esistente. Perciò l'Agenzia deve ricostruire il reddito tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinandoli induttivamente e/o presuntivamente, per evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva, sia sottoposto a tassazione il profitto lordo invece di quello netto.

La decisione è interessante poiché è prassi che i verificatori considerino solo i costi certi e documentati, escludendo la valenza di spese di carattere presuntivo. Tale esclusione deriva dall'applicazione delle regole contenute nel Tuir . Secondo la Cassazione, invece, pur in assenza di certezza, è fondamentale individuare anche con criteri induttivi e quindi presuntivi, le spese relative ai ricavi.

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