Penale

L'imputato per un incidente di caccia ha diritto a citare in giudizio la compagnia dell'assicurazione obbligatoria

La Consulta afferma la piena parità con chi è convenuto in sede civile con la medesima azione

di Paola Rossi

L'imputato può chiedere la citazione in giudizio della compagnia assicurativa nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 157/1992, in materia di protezione della fauna e di prelievo venatorio.

Tale possibilità discenda dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 83 del Codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva che l'assicuratore potesse essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. La pronuncia n. 159/2022 di oggi emessa dalla Consulta ha difatti accolto il dubbio di costituzionalità che il tribunale ordinario di Roma aveva sollevato sul punto della mancata previsione di tale facoltà per l'imputato.

Il rinvio pregiudiziale accolto
Il giudice romano monocratico aveva dubitato della legittimità costituzionale della norma del Cpp (articolo 83) perché non prevedeva che - nel caso di responsabilità civile, derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'articolo 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) - l'assicuratore potesse venir citato a giudizio su richiesta dell'imputato sottoposto al processo penale.

Le norme costituzionali rilevanti nella questione
Come paventato dal rimettente, la norma ora censurata e corretta dalla Consulta violava anzitutto il principio di uguaglianza (articolo 3, primo comma, della Carta costituzionale) in quanto determinava un'ingiustificata e non proporzionata disparità di trattamento dell'imputato sottoposto a processo penale e all'azione di risarcimento del danno provocato da un incidente di caccia rispetto al convenuto con la stessa azione però in sede civile. A quest'ultimo era già, infatti, riconosciuto il diritto di chiamare in garanzia il proprio assicuratore.
Il tribunale rimettente faceva rilevare anche la violazione dell'articolo 24 della Costituzione per il fatto che l'imputato per un incidente di caccia - nei cui confronti venga proposta all'interno del processo penale una domanda risarcitoria da parte del danneggiato - risultava privato del diritto di difendersi "in quella sede" nelle medesime forme e con le stesse garanzie che la normativa civilistica stabilisce per il convenuto in sede civile con identica azione.

Il caso analogo risolto dalla Consulta
La sentenza odierna risolve il giudizio di legittimità sulla norma del Codice di procedura penale anche argomentando in base ad una questione analoga decisa con la sentenza n. 112/1998 riguardante l'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969 n. 990 in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

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