Comunitario e Internazionale

L'incompetenza del giudice emittente il Mae non è un valido motivo di rifiuto di darne esecuzione

Centrale nell'esame del giudice la verifica che l'esecuzione non comprometta diritti fondamentali della persona ricercata

di Paola Rossi

Per la Corte Ue l'autorità giudiziaria richiesta di dare esecuzione a un mandato di arresto europeo non può, in linea di principio, opporre un rifiuto per il difetto di competenza del giudice dello Stato membro emittente. Questa l'affermazione di principio contenuta nella sentenza sulla causa C-158/21, che vede coinvolta la Corte suprema spagnola che chiedeva l'arresto di dissidenti catalani al giudice belga. Quest'ultimo ha rilevato che l'autorità giurisdizionale spagnola non aveva in effetti competenza a giudicare le persone ricercate per cui era stato emesso il Mae.

La Cgue detta il perimetro dell'esame, che deve svolgere il giudice richiesto dell'esecuzione, sulla legittimità del Mae. Va verificato prima di tutto, in via generale, se esista un rischio reale di violazione del diritto a un equo processo a causa dell'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nel funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone di cui faccia parte la persona interessata. L'esame va concluso poi applicando le stesse garanzie al caso concreto: e cioè se, alla luce della situazione individuale della persona ricercata, della natura del reato e del contesto fattuale, vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che la persona di cui trattasi corra dei rischi in caso di consegna allo Stato membro emittente.

L'autorità giudiziaria richiesta potrà rifiutare l'esecuzione fondandosi anche sull'eventuale difetto di competenza dell'organo giurisdizionale chiamato a giudicare la persona ricercata, ma solo nel caso che la stessa concluda per la sussistenza di carenze sistemiche nello Stato membro emittente a garanzia del diritto della persona a un equo processo o di un manifesto difetto di competenza dell'organo giurisdizionale.

La Corte chiarisce che, in forza dell'obbligo di leale cooperazione, il rifiuto di esecuzione fondato su un manifesto difetto di competenza dell'organo giurisdizionale chiamato a giudicare la persona ricercata deve essere preceduto da una previa richiesta all''autorità giudiziaria emittente di informazioni complementari, conformemente a quanto prevede la decisione quadro in materia.

In ultimo luogo, la Corte statuisce che è possibile emettere diversi Mae successivi nei confronti di una persona ricercata al fine di ottenere la sua consegna da parte di uno Stato membro dopo che l'esecuzione di un primo Mae nei confronti di tale persona è stata negata. Ma anche l'esecuzione di un nuovo Mae non deve comportare una violazione dei diritti fondamentali della persona ricercata e l'emissione del medesimo deve rivestire un carattere proporzionato.

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