L’inefficacia del sequestro probatorio della polizia giudiziaria per omessa convalida del Pm
Processo penale - Indagini preliminari - Sequestro disposto dalla polizia giudiziaria - Mancata convalida - Inefficacia - Restituzione cose sequestrate - Diritto alla restituzione eventuali copie.
In ipotesi di omessa convalida da parte del pubblico ministero, nel termine perentorio di 48 ore, del sequestro disposto dalla polizia giudiziaria, sussiste l'obbligo immediato della restituzione dei beni sequestrati. L'inefficacia del sequestro probatorio si ripercuote sul potere del Pm di estrarre copia di quanto materialmente appreso in sua esecuzione, nel senso che la restituzione deve riguardare anche le eventuali copie onde evitare il pregiudizio che potrebbe derivare all'interessato dal mantenimento del vincolo sulle copie, in termini di violazione di diritti certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza o al segreto.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 17 giugno 2019 n. 26606
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Convalida - Omessa convalida - Conseguenze - Inefficacia del sequestro e restituzione delle cose - Strumenti di tutela dell'interessato.
L'omessa convalida da parte del pubblico ministero, nel termine perentorio di quarantotto ore, del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria determina l'inefficacia del sequestro e, conseguentemente, fa sorgere l'obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate, consentendo all'interessato, in caso di diniego del pubblico ministero, di proporre opposizione avanti al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che, essendo ormai venuta meno l'efficacia del vincolo derivante dal sequestro, ai fini del rigetto dell'istanza di restituzione non potrebbe farsi utile riferimento al principio secondo cui le cose suscettibili di confisca obbligatoria non possono essere restituite all'interessato al venir meno delle esigenze probatorie che ne avevano legittimato il sequestro).
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 22 ottobre 2018 n. 48070
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Convalida - Decorrenza del termine - Convalida tardiva - Conseguenze - Strumenti di tutela dell'interessato.
È inefficace il sequestro probatorio eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria convalidato dal pubblico ministero oltre il termine di 48 ore dalla trasmissione del relativo verbale; avverso tale provvedimento tardivo è inammissibile l'istanza di riesame, potendo l'interessato chiedere direttamente al pubblico ministero la restituzione dei beni e, in caso di diniego, proporre opposizione avanti al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 9 gennaio 2018 n. 278
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Convalida - Termine di 48 ore per il pubblico ministero - Decorrenza - Individuazione.
In tema di sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria, il termine di 48 ore previsto per la convalida del pubblico ministero non decorre dall'esecuzione del sequestro, bensì dalla trasmissione del relativo verbale al pubblico ministero, sempre che lo stesso sia stato a sua volta trasmesso nelle 48 ore successive all'esecuzione.
Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 9 gennaio 2018 n. 278
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Convalida - Omessa convalida nel termine - Conseguenze - Inefficacia del sequestro e restituzione delle cose.
L'omessa convalida da parte del pubblico ministero, nel termine perentorio di quarantotto ore, del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria determina l'inefficacia del sequestro e, conseguentemente, fa sorgere l'obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 3 marzo 2011 n. 8433