Società

L'informativa antimafia costituisce inadempimento della società appaltatrice e giustifica la risoluzione del contratto

Per la Corte di appello di Torino è del tutto irrilevante che il provvedimento prefettizio sia stato disposto nei confronti dell’appaltatore successivamente alla stipula della polizza fideiussoria e alla presentazione dell’offerta da parte della società appaltatrice

di Andrea Alberto Moramarco

L’informativa antimafia costituisce una sopravvenienza non prevedibile ma sicuramente riferibile all’attività svolta dall’impresa colpita, essendo da essa conosciuti o conoscibili i fatti posti a fondamento del provvedimento prefettizio che priva la stessa impresa della capacità soggettiva necessaria alla attivazione o continuazione del rapporto contrattuale con la Pubblica amministrazione. Essa, pertanto, è equiparabile ad un inadempimento dello stesso appaltatore e giustifica la risoluzione del contratto. Ad affermarlo è la Corte d’appello di Torino con la sentenza n. 594/2021.

Il caso

La controversia prende le mosse da un decreto ingiuntivo emesso in favore della Provincia di Novara nei confronti di una spa, relativo al pagamento di garanzia fideiussoria prestata da quest’ultima in ordine all’adempimento delle prestazioni oggetto di un contratto di appalto pubblico, di cui una srl risultava aggiudicataria. La Provincia azionava in sede monitoria la garanzia in virtù della risoluzione del contratto intervenuta a seguito di una informazione antimafia interdittiva della Prefettura di Bergamo, di cui era destinataria la srl. Per la Spa, tuttavia, l’informazione interdittiva antimafia non poteva essere equiparabile ad un inadempimento dell’appaltatore. Si trattava, infatti, di una circostanza sopravvenuta alla stipula della polizza fideiussoria e alla presentazione dell’offerta.

La decisione

Non sono però dello stesso avviso né il Tribunale in sede di opposizione, né tantomeno la Corte d’appello. Ebbene, precisano i giudici, «l’informazione interdittiva antimafia disposta nei confronti dell’appaltatore non può considerarsi una sopravvenienza, al di fuori della propria sfera, imprevedibile, bensì è equiparabile ad un inadempimento dello stesso appaltatore, in quanto, se dal punto di vista oggettivo la revoca dell’affidamento ha carattere vincolante per la stazione appaltante» ai sensi dell’art. 94 comma 2 D.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), «dal punto di vista soggettivo le vicende costitutive della misura preventiva sono certamente imputabili all’appaltatore e da egli conosciute o conoscibili». È del tutto irrilevante, infatti, che il provvedimento prefettizio sia stato disposto nei confronti dell’appaltatore successivamente alla stipula della polizza fideiussoria e alla presentazione dell’offerta da parte della società appaltatrice. Semmai, sottolinea il Collegio, tale circostanza depone «nel senso opposto, costituendo un inadempimento della società appaltatrice proprio in quanto successiva all’affidamento del contratto di appalto e alla stipula della polizza fideiussoria».

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