L'innocenza dell'imputato deve essere manifesta per l'applicazione della “non punibilità”
Processo penale – Prescrizione del reato – Applicazione dell'art. 129 c.p.p. – Presupposti – Prevalenza sulla declaratoria di estinzione del reato .
Il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è costituito dall'evidenza emergente dagli atti di causa che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o ancora che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Solo in siffatte ipotesi la formula del proscioglimento nel merito prevale sull'eventuale causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di emettere la relativa sentenza. I presupposti per l'immediato proscioglimento devono comunque risultare dagli atti in modo incontrovertibile, tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione della chiarezza della vicenda processuale. La prova dell'innocenza dell'imputato, dunque, deve emergere positivamente dagli atti stessi senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un “apprezzamento” bensì a una mera “constatazione”.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 17 ottobre 2017 n. 47810
Giudice di pace - Giudizio - Definizioni alternative - Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie rapporti con art. 129 cod. proc. pen. - Individuazione.
Il giudice di pace, richiesto di dichiarare estinto il reato allorché l'imputato dimostri di aver proceduto, prima della udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e di aver eliminato le conseguenze dannose e pericolose del reato, è tenuto a pronunciare sentenza di assoluzione, ex art.129 cod. proc. pen., quando risulti “evidente” la ricorrenza di una delle condizioni che impongono il proscioglimento nel merito, ovvero che l'azione penale non poteva essere promossa o non può essere proseguita; gli è di conseguenza preclusa, all'interno del meccanismo applicativo dell'istituto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 274 del 2000, un'attività istruttoria volta ad accertare l'esistenza o meno del reato in tutte le sue componenti, giacché la disposizione ultima citata richiede solo che il giudice “senta” le parti ed eventualmente la persona offesa, all'unico fine di valutare la congruità dell'offerta sotto il duplice profilo risarcitorio e social-preventivo.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 27 luglio 2016 n. 32791
Procedimenti speciali - Procedimento per decreto - In genere - Richiesta di decreto penale di condanna - Particolare tenuità del fatto ritenuta dal giudice - Sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
Il giudice per le indagini preliminari, destinatario di una richiesta di emissione di decreto penale di condanna non può emettere sentenza di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. qualora ritenga sussistente la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., in quanto l'applicazione di tale speciale causa di non punibilità può venire in rilievo esclusivamente dopo l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, quale opzione processuale spettante all'imputato in sede di formulazione dell'opposizione al decreto penale già emesso.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 28 marzo 2017 n. 15272
Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Proscioglimento prima del dibattimento (sentenza predibattimentale) - Particolare tenuità del fatto - Sentenza di non doversi procedere ex art. 469, comma 1 bis, cod. proc. pen. - Presupposti - Mancata opposizione delle parti - Necessità - Fattispecie.
La non punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto può essere pronunciata con sentenza di proscioglimento predibattimentale ai sensi dell'art. 469, comma primo bis, cod. proc. pen., purché l'imputato medesimo e il pubblico ministero siano messi in condizione di esprimere le loro osservazioni e non si oppongano. (Nella specie, la Corte ha dichiarato la nullità della sentenza che, ritenendo erroneamente applicabile l'art. 129 cod. proc. pen., aveva pronunciato il proscioglimento in presenza dell'opposizione del pubblico ministero).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 8 luglio 2016 n. 28660
Processo penale e immediata declaratoria di cause di non punibilità - Processo penale - Imputato - Immediata declaratoria di cause di non punibilità - Presupposti - Insussistenza.
In tema di processo penale, con riguardo all'obbligo codicisticamente previsto per il Giudice di provvedere alla immediata declaratoria di cause di non punibilità – e ciò in ogni grado e stato del processo – non può applicarsi la norma di cui all'art. 129, comma 2° c.p.p., quando non sussista (come nel caso di specie) la prova evidente dell'innocenza dell'imputato. Difatti, ai fini della prevalenza della formula di proscioglimento sulla causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, ai sensi del secondo comma della suddetta norma, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile tale da escludere qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento cosicché la valutazione che resta da compiersi appartiene più al concetto di constatazione quale percezione ictu oculi che a quello di apprezzamento. tale da escludere qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento.
•Corte d'Appello de L'Aquila, penale, sentenza 16 febbraio 2016 n. 3158
FOCUS Dlgs 231/2001
Rubrica di aggiornamento periodico sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti