Penale

L'interpretazione dei contenuti delle intercettazioni costituisce questione di fatto

immagine non disponibile

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Processo penale - Mezzi di prova - Intercettazioni ambientali - Contenuti - Interpretazione - Valutazione - Questione di fatto - Sindacato di legittimità - Esclusione.
È sottratto al sindacato di legittimità il potere di compiere una diversa e nuova valutazione di contenuti intercettati, salvo non risulti un travisamento palese o una manifesta irragionevolezza nella attribuzione di significato ai contenuti medesimi operata dal giudice del merito. Nella specie la Suprema corte ha ritenuto che il Tribunale avesse interpretato, in maniera non illogica, il contenuto di conversazioni intercettate sull'utenza della persona sfruttata come prostituta, traendone il convincimento circa la sussistenza, in fase cautelare, di gravità indiziaria in relazione alla fattispecie contestata.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 9 gennaio 2018 n. 350

Prove - In genere - Linguaggio adoperato - Significato delle espressioni - Valutazione del giudice di merito - Sussistenza - Sindacato di legittimità - Esclusione - Condizioni.
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità.
•Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 maggio 2015 n. 22471

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - In genere - Contenuto - Valutazione del giudice di merito - Sussistenza - Sindacato di legittimità - Esclusione - Limiti.
L'interpretazione e la valutazione della capacità dimostrativa e indiziaria del contenuto di conversazioni intercettate, rientra nella esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della deduzione di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con la quale esse sono state recepite. (Fattispecie relativa a giudizio in cui la prova dei fatti ascritti è stata fondata dal testo di conversazioni intercettate compiutamente analizzate in cui l'individuazione del significato dei termini “così lunghi”, “cosa piccola”, “sporcata” riferiti ad armi lunghe, pistole, è stata ritenuta non manifestamente illogica).
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 21 agosto 2013 n. 35181

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - In genere - Interpretazione del contenuto delle conversazioni - Sindacato di legittimità - Limiti - Travisamento della prova - Condizioni - Indicazione.
In sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva e incontestabile.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 22 marzo 2012 n. 11189

Processo penale - Mezzi di prova - Valutazione - Vizio di travisamento della prova - Configurabilità.
Stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentita la deduzione del vizio di “travisamento della prova”, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 14 giugno 2007 n. 23419

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©