Rassegne di Giurisprudenza

L'irretroattività della legge penale alle norme in materia di esecuzione incidenti sulla natura afflittiva della sanzione

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Ordinamento penitenziario - Reati ostativi ex art. 4 bis, ord. pen. - Reati commessi prima della sua introduzione - Principio di irretroattività delle norme penali - Applicabilità.
In relazione alle disposizioni che disciplinano l'accesso alle misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà) o che determinano la conclusione anticipata della pena (liberazione condizionale) o che comunque incidono sulla durata della pena (liberazione anticipata), non può consentirsi l'applicazione della disciplina ostativa dettata dall'art. 4-bis ord. pen. alle pene inflitte per reati commessi prima della sua introduzione. Le disposizioni, anche di rango processuale, che abbiano concreta afferenza alla qualità e quantità della pena, assumono infatti una natura sostanziale, che impone di applicare il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, affermato dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 9 settembre 2021 n. 33340

Affidamento in prova ai servizi sociali - Istanza - Rigetto - Tribunale di Sorveglianza - Ricorso - Erronea applicazione art. 4 bis, co. 1 quater, Ord. Pen.
Gli aggravamenti di disciplina in punto di accesso alle misure alternative alla detenzione, previsti dall'articolo 4 bis ord. pen., introdotto dal Decreto Legge n. 125 del 1991, articolo 1, comma 1, convertito dalla L. n. 203 del 1991, e via via resi più stringenti da leggi successive anche con estensione a un numero crescente di fattispecie di reato, integrano un assetto punitivo peggiorativo, che impegna le garanzie di cui all'articolo 25 Cost., comma 2, in quanto, a seconda dei casi, tale assetto preclude in modo assoluto, ovvero rende significativamente meno probabile o più lontana nel tempo, la concessione delle misure alternative alla detenzione.
Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 22 dicembre 2020 n. 37053

Esecuzione - Pene detentive - Sospensione dell'ordine di esecuzione - Condanna per il delitto di cui all'art. 609 - Bis cod. pen. commesso prima del d.l. n. 11 del 2009, conv. con modif. dalla legge n. 38 del 2009 - Divieto - Inapplicabilità - Ragioni.
Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. non si applica nel caso di condanna per fatti di violenza sessuale commessi prima dell'inserimento del delitto previsto dall'art. 609-bis cod. pen. nel catalogo dei cd. reati ostativi di cui all'art. 4-bis ord. pen. ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, atteso che, alla luce della lettura dell'art. 25, comma 2, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, in difetto di una disciplina transitoria, il suddetto inserimento determina una trasformazione "in peius" della pena, concretamente incidente sulla libertà personale del condannato e da questi non prevedibile al momento del fatto, cosicché opera il principio di irretroattività delle norme penali sancito dal secondo comma dell'art. 25 Cost.
Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 5 giugno 2020 n. 17203

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Misure alternative alla detenzione - Condanna per il delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen. commesso prima del d.l. n. 11, conv. con mod. dalla legge n. 38 del 2009 - Art. 4 - Bis, comma 1 - quater, ord. pen. - Osservazione scientifica della personalità protratta per almeno un anno - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione in assenza della previa osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno all'interno dell'istituto penitenziario, previsto dall'art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen., non si applica nel caso di condanna per fatti di violenza sessuale commessi prima dell'inserimento del delitto previsto dall'art. 609-bis cod. pen. nel catalogo dei cd. reati ostativi di terza fascia ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, atteso che, alla luce della lettura dell'art. 25, comma 2, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, in difetto di una disciplina transitoria, il suddetto inserimento ha determinato, non una mera modifica delle modalità esecutive della pena, bensì una trasformazione della sua natura e della sua concreta incidenza sulla libertà personale, cosicché opera il principio di irretroattività delle norme penali sancito dal secondo comma dell'art. 25 Cost.
Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 23 aprile 2020 n. 12845