L’obbligo di prosecuzione non impedisce di cambiare attività
I soci che non hanno votato a favore dell’operazione non hanno diritto di recesso
La nuova normativa sulla scissione mediante scorporo dispone che la società scissa “continui” la sua attività dopo lo scorporo. Se è facile desumere che lo scorporo non può avere come esito l’estinzione della società scissa (anche perché essa riceve il capitale della società beneficiaria originato dallo scorporo), meno facile è comprendere in cosa debba consistere questa “continuazione”.
È però pacifico che “continuare” non significa svolgere la medesima attività che la società scissa esercitava prima...