Penale

L'ordine di demolire abusi abitativi "di necessità" è eseguibile solo dopo comparazione degli interessi in gioco

L'impossibilità socio-economica di procurarsi in altro modo un domicilio si fonda anche sulle condizioni di salute degli occupanti

di Paola Rossi

L'esecuzione dell'ordine di demolizione dell'abuso edilizio abitativo "di necessità" impone un giudizio proporzionato tra l'interesse dello Stato al rispristino dei luoghi e le esigenze della vita familiare e privata del responsabile del reato. Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 35640/2021, ha ritenuto illegittima perché non sufficientemente motivata la decisione di rigetto del giudice dell'esecuzione contro l'istanza di revoca o sospensione avanzata dalla ricorrente contro l'ordine di demolizione di due piccoli vani di 50 metri quadri corrispondenti al proprio domicilio e dei familiari, di cui due affetti da gravi patologie degenerative.

Ciò che è mancato nella decisione impugnata e ora cassata è un giudizio motivato e "non di stile" con cui il giudice deve affermare la preminenza tra l'interesse dello Stato alla tutela dei luoghi e quello del cittadino in difficoltà socio-economica che non sia ingrado di procurarsi un'alternativa soluzione abitativa.

Il ricorso invoca la norma internazionale in materia di diritti umani (l'articolo 8 Cedu) applicabile al caso concreto e che è pietra angolare della giurisprudenza sulla necessità di comparazione tra l'interesse pubblico e quello del singolo che ha commesso l'abuso, ma che si trovi in condizioni di disagio. Dalla lettura della sentenza di legittimità emergono chiaramente i profili di fatto che avrebbero potuto spingere il giudice dell'esecuzione ad accogliere l'istanza della ricorrente: le gravi e documentate condizioni di salute di componenti della famiglia, l'incapienza patrimoniale per provvedere in altro modo a procurasi "una casa" e la limitata entità dei due abusi contigui, di soli 50 mq ciascuno. Inoltre, la Cassazione - a riprova dell'incompleto raffronto tra gli interessi in gioco nella decisione impugnata - fa rilevare, in più passaggi, che sarebbe stata circostanza rilevante, per decidere compiutamente sull'istanza contro l'ordine di demolizione, tener conto che lo stesso giudice di merito aveva sospeso lo sgombero degli immobili abusivi quale modalità esecutiva del loro sequestro. Infatti, la sospensione era stata motivata proprio considerando gli abusivi abitativi come "di necessità" anche tenendo espressamente conto delle gravi condizioni di salute di alcuni degli occupanti.

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