Rassegne di Giurisprudenza

L'ordine di demolizione dell'abuso edilizio non è soggetto all'estinzione per decorso del tempo prevista per le sanzioni penali

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Reati edilizi - Sentenza di condanna per costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Estinzione per decorso del tempo - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ex art. 31, ultimo comma, del Dpr n. 380 del 2001, con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, ha natura amministrativa e non si estingue per il decorso del tempo ex articolo 173 del codice penale, atteso che quest'ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali.

• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 5 maggio 2021 n. 17174

Edilizia - Abusi edilizi - Ordine di demolizione - Natura - Sanzione amministrativa - Effetti - Prescrizione - Esclusione.

Essendo l'ordine di demolizione una sanzione amministrativa di natura ripristinatoria dell'assetto del territorio, che deve essere applicata, in quanto tale, a prescindere dalla sussistenza di un danno o dall'elemento psicologico del responsabile, non è soggetto alla prescrizione quinquennale stabilita dall'articolo 28 legge n. 689/1981, in quanto applicabile alle sole sanzioni amministrative pecuniarie di natura punitiva. Né l'ordine demolitorio può estinguersi per il decorso del tempo ex articolo 173 del codice penale stante che tale disposizione si riferisce solo alle pene principali.

• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 21 settembre 2020 n. 26334

Edilizia - In genere - Ordine di demolizione - Natura e caratteri - Qualificazione come pena alla luce della giurisprudenza della Corte Edu - Esclusione.

In materia di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso, con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di "pena" nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU.

• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 28 gennaio 2019 n. 3979

Edilizia - In genere - Ordine di demolizione - Mancata previsione di un termine di prescrizione - Questione di costituzionalità per violazione degli artt. 3 e 117 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 117 della Costituzione, dell'articolo 31 del Dpr n. 380 del 2001 per mancata previsione di un termine di prescrizione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna, in quanto le caratteristiche di detta sanzione amministrativa - che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso - non consentono di ritenerla "pena" nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU, e, pertanto, è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all'articolo 117 della Costituzione.

• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 4 ottobre 2016 n. 41475

Reati edilizi - Ordine di demolizione - Prescrizione - Operatività - Esclusione.

In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'articolo 173 del codice penale per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'articolo 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva.

• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 9 settembre 2015 n. 36387