L'urgente e impreveduto bisogno determina la restituzione del bene oggetto del contratto di comodato
Contratto di comodato - Urgente ed impreveduto bisogno - Art. 1809, comma 2, c.c. - Restituzione del bene - Presupposti - Applicabilità
In materia di comodato, la nozione di "urgente ed impreveduto bisogno" di cui all'art. 1809, comma 2, fa riferimento alla necessità del comodante, su cui gravano oneri probatori, di appagare esigenze personali e non a quella di procurarsi un utile tramite un diverso utilizzo del bene. Mentre l'intenzione di procurarsi un utile non costituisce una ragione per ottenere la restituzione di un bene, lo è invece il bisogno attuale ed imprevisto che può consistere anche nel deterioramento delle possibilità economiche del comodante che chiede la restituzione del bene.
Corte di Cassazione, Civile, Ordinanza del 23 settembre 2021, n.25893
Comodato - Comodatario - Restituzione della cosa - Comodato con fissazione di termine di durata - Recesso del comodante - Urgente e imprevisto bisogno del comodante - Nozione - Oneri probatori - Presupposti di applicabilità - Fattispecie
La nozione di "urgente e impreveduto bisogno", di cui al secondo comma dell'art. 1809 cod. civ., fa riferimento alla necessità del comodante - su cui gravano i relativi oneri probatori - di appagare impellenti esigenze personali, e non a quella di procurarsi un utile, tramite una diversa opportunità di impiego del bene. Tale valutazione va condotta con rigore, quando il comodatario di un bene immobile abbia assunto a suo carico considerevoli oneri, per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, in vista della lunga durata del godimento concessogli. (Nella specie, la S.C, in un caso di esercizio del recesso da parte del comodante, in vista della fruizione di un finanziamento pubblico per interventi edilizi sull'immobile, ha rilevato l'omessa indagine, spettante al giudice di merito, sia in ordine alla necessità e imprevedibilità degli interventi edilizi da finanziare, a fronte dell'assunzione degli oneri di manutenzione, anche straordinaria, da parte del comodatario, sia in ordine all'eventuale sufficienza della mera sospensione temporanea del rapporto contrattuale).
Corte di Cassazione, Civile, Ordinanza del 3 settembre 2013, n. 20183
Comodato - Estinzione - Richiesta del comodante - Sopravvenuto bisogno della cosa comodata - Comodato per uso determinato - Destinazione ad abitazione familiare - Richiesta di restituzione per bisogno del comodante - Requisiti - Imprevedibilità e urgenza - Deterioramento della condizione economica del comodante - Sufficienza - Limiti - Valutazione comparativa del giudice tra le opposte esigenze - Necessità
Ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, cod. civ., il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d'un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante - che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione - consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.
Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 29 settembre 2014, n. 20448
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