Va riconosciuto ma va provato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la diffusione di foto di un minore senza il consenso dei genitori anche se utilizzata a fini benefici o religiosi. In assenza di consenso, infatti, il danno non patrimoniale non è di per sé sussistente. Così come non scatta automaticamente il danno economicamente valutabile e ragguagliato al pagamento del cosiddetto “prezzo del consenso” per lo sfruttamento commerciale dell’immagine se l’utilizzatore non lo persegue...

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