L'USO SCORRETTO DEL CONTO FINISCE DAVANTI AL GIUDICE
A norma dell’articolo 1129, settimo comma, del Codice civile, il conto bancario condominiale deve essere utilizzato – non solo per contabilizzare qualsiasi ricevuta dei condomini o dei terzi – ma anche per contabilizzare qualsiasi spesa erogata per conto del condominio. Ove l’amministratore non si attenga alla disposizione richiamata, i condomini, anche singolarmente – a norma dell’articolo 1129, comma undicesimo – «possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore». In caso di omessa convocazione dell’assemblea o di mancata revoca assembleare dell’amministratore, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione per la revoca giudiziale, configurandosi nella specie una ipotesi di grave irregolarità.Stante la previsione di cui al richiamato articolo 1129, comma undicesimo, Codice civile – per il quale «in caso di accoglimento della domanda il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato» – il ricorso al Tribunale deve essere proposto nei confronti del condominio e non nei confronti dell’amministratore.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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