L’uso del trojan non costituisce strumento di pressione
di Giovanni Negri
Link utili
In breve
E l’intercettazione di colloqui protetti non rende inutilizzabile tutte le acquisizioni
Il trojan o captatore informatico non costituisce un autonomo mezzo di ricerca della prova, ma “solo” una particolare modalità tecnica per effettuare l’intercettazione delle conversazioni tra presenti. Di conseguenza non può rientrare tra i metodi il cui utilizzo, per l’effetto di pressione sulla libertà fisica e morale della persona, è vietato dal Codice di procedura penale. Inoltre, la possibile intercettazione di conversazioni di cui è vietata la captazione ha effetti non tanto sul decreto che...