L’uso del trojan non costituisce strumento di pressione
E l’intercettazione di colloqui protetti non rende inutilizzabile tutte le acquisizioni
Il trojan o captatore informatico non costituisce un autonomo mezzo di ricerca della prova, ma “solo” una particolare modalità tecnica per effettuare l’intercettazione delle conversazioni tra presenti. Di conseguenza non può rientrare tra i metodi il cui utilizzo, per l’effetto di pressione sulla libertà fisica e morale della persona, è vietato dal Codice di procedura penale. Inoltre, la possibile intercettazione di conversazioni di cui è vietata la captazione ha effetti non tanto sul decreto che autorizza all’uso del trojan, quanto su quella specifica intercettazione e solo su quella, che potrebbe essere giudicata come inutilizzabile.
Strumento di pressione
Queste alcune delle osservazioni fatte dalla Cassazione con la sentenza n. 31604 della Quinta sezione penale depositata ieri. La pronuncia ha respinto il ricorso presentato da un imputato di reati di criminalità organizzata e di traffico di stupefacenti in merito all’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. La difesa aveva tra l’altro contestato la legittimità delle prove acquisite attraverso le intercettazioni effettuate attraverso trojan, sostenendo che si sarebbe trattato di una modalità “subdola” di acquisizione attraverso l’induzione del soggetto intercettato all’”autoinstallazione” del virus, con costi a carico del destinatario e in violazione del principio di autodeterminazione..
No alla prova atipica
La Cassazione però, fatto presente che la riforma delle intercettazioni non si applica in maniera retroattiva, a procedimenti iscritti in data antecedente lo scorso 1° settembre, osserva che, quando si procede per reati di criminalità organizzata, sulla base della giurisprudenza cristalizzatasi sul punto, le intercettazioni tra presenti eseguite attraverso trojan installato in un dispositivo portatile sono legittime e non devono individuare preventivamente i luoghi in cui l’operazione deve avvenire.
Inoltre la Cassazione precisa che il captatore informatico non rappresenta una prova atipica e neppure un aggiramento di quelle tipiche, visto che era già utilizzato prima della riforma, secondo modi e termini definiti dalla giurisprudenza, escludendo i reati comuni proprio per i rischi di invasività. Per questo va escluso che il trojan possa essere inquadrato tra gli strumenti di pressione sulla libertà fisica e morale il cui uso è vietato dall’articolo 188 del Codice di procedura penale.
Inutilizzabilità limitata
Può poi capitare che con il trojan siano intercettate comunicazioni che sarebbe stato vietato ascoltare, come nel caso dei colloqui imputato-difensore, o, in casi estremi, lesive della dignità umana, ma a venire compromesso, per la Cassazione, non è a monte il decreto di autorizzazione, ma solo a valle la singola intercettazione che diventerà inutilizzabile.