L'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese senza garanzie alla Polizia giudiziaria
Processo penale - Indagini preliminari e udienza preliminare - Sommarie informazioni dalla persona indagata - Dichiarazioni spontanee alla Polizia giudiziaria - Utilizzabilità in dibattimento - Esclusione.
Le dichiarazioni spontanee, anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio, sono utilizzabili nella fase procedimentale, nella misura in cui emerga con chiarezza che l'indagato abbia scelto di renderle liberamente, senza alcuna coercizione o costrizione. Si tratta peraltro di dichiarazioni che hanno un limitato perimetro di utilizzabilità, circoscritto alla fase procedimentale e dunque alla fase cautelare e ai processi a prova contratta, ma che non hanno alcuna efficacia probatoria in fase dibattimentale.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 28 marzo 2018 n. 14320
Indagini preliminari - Polizia giudiziaria - Attività - Dichiarazioni spontanee - Presenza del difensore - Non necessità - Caratteristiche della spontaneità delle dichiarazioni - Utilizzabilità. (Cpp, articolo 350, comma 7)
Le dichiarazioni spontanee ex articolo 350, comma 7, del C.p.p., anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio, sono pienamente utilizzabili nella fase procedimentale (ovvero nella fase della cognizione cautelare e in quella sulla responsabilità che si svolge nei riti a prova contratta, nella piena disponibilità dell'accusato), nella misura in cui emerga con chiarezza che l'indagato abbia scelto di renderle liberamente, senza alcuna coercizione o sollecitazione: spetta in proposito al giudice accertare, anche d'ufficio, sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, l'effettiva natura spontanea delle dichiarazioni, dando atto di tale valutazione con motivazione congrua e adeguata. Tale disciplina del resto è pienamente compatibile con le indicazioni della normativa europea e segnatamente con quelle contenute nella direttiva 2012/13/Ue in materia di diritti di informazione dell'indagato: tale direttiva, infatti, è stata attuata con il decreto legislativo n. 101 del 2014, che non ha modificato l'articolo 350 del C.p.p. Ed è anche compatibile con le indicazioni fornite dalla Corte Edu, emergendo dalle decisioni di tale organo sovranazionale solo l'esigenza che l'indagato sia protetto da ogni forma di coercizione quando viene “escusso”, che è situazione diversa rispetto al caso in cui questi decida liberamente di rendere dichiarazioni.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 25 maggio 2017 n. 26246
Prova penale - Imputato - Dichiarazioni indizianti - Dichiarazioni spontanee ex art. 350, comma 7 c.p.p. - Fase dibattimentale - Utilizzabilità - Esclusione - Fase delle indagini preliminari - Utilizzabilità - Sussistenza - Dichiarazioni sollecitate ex art. 350, comma 5 c.p.p. - Disponibilità probatoria - Condizioni.
A differenza delle dichiarazioni spontanee di cui all'art. 350, comma 7, c.p.p., la cui inutilizzabilità è limitata alla eventuale fase dibattimentale, le dichiarazioni “sollecitate” previste dal comma 5 dello stesso articolo non sono mai suscettibili di utilizzazione a fini probatori, neanche quando l'utilizzazione sia richiesta dallo stesso imputato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato il quale, essendo stato condannato per ricettazione, lamentava la mancata utilizzazione delle dichiarazioni da lui rese ai sensi dell'art. 350, comma 5, c.p.p., nelle quali aveva sostenuto di essersi reso responsabile di furto).
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 27 gennaio 2017 n. 3930
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sommarie informazioni - Dichiarazioni spontanee - Dichiarazioni dell'indagato - Natura spontanea delle stesse - Compiti del giudice.
In tema di dichiarazioni rese dall'indagato e qualificate come spontanee dalla polizia giudiziaria che le ha ricevute, spetta al giudice accertare anche d'ufficio, sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, la effettiva natura spontanea delle stesse, dando atto di tale valutazione con motivazione congrua e adeguata.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 21 settembre 2012 n. 36596