La banca deve informare il cliente anche sui contratti di custodia dei titoli
Lo ha chiarito la Corte d’appello di Milano sulla base dell’articolo 1838 del Codice civile
In base all’articolo 1838 del Codice civile la banca depositaria deve provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli e tale tutela comporta, necessariamente, l’obbligo d’informare il cliente delle vicende istituzionali degli stessi, in modo da consetirgli di esercitare i propri diritti.
Si tratta di un obbligo informativo che va declinato diversamente in relazione alla tipologia e caratteristiche dei contratti stipulati, ma questo non significa possa essere aprioristicamente escluso con riguardo ai contratti di custodia e amministrazione, in relazione ai quali, semmai, va circoscritto e delimitato, tenendo conto delle caratteristiche del contratto e della peculiarità delle circostanze concrete. Lo ha ribadito la prima sezione civile della Corte d’Appello di Milano con la sentenza del 1° ottobre 2020 (presidente, Bonaretti, estensore Giani).
Il fatto
Un cliente conviene in giudizio la propria banca per carenza di informativa e negligenza chiedendo il risarcimento dei danni patiti per la mancata adesione a una prima offerta pubblica di acquisto del gennaio 2011. Chiede, altresì, che la banca venga dichiarata responsabile dei danni subiti a causa del presunto inadempimento contrattuale e che venga condannata al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata adesione ad una seconda offerta pubblica di acquisto del giungo 2011.Il giudice di primo grado accoglie le domande e condanna l’istituto di credito.La banca impugna la sentenza del tribunale e propone appello.La Corte d’Appello di Milano respinge però il ricorso e si allinea alla pronuncia di primo grado, affermando che da parte della banca sono emerse gravi omissioni e lacune informative poiché, in relazione a talune obbligazioni, la banca non aveva comunicato la prima offerta pubblica d’acquisto del gennaio 2011 (e ciò risulta da un fatto accertato e coperto da giudicato interno).Inoltre, in relazione ad altre obbligazioni, la banca non aveva comunicato le gravissime conseguenze che sarebbero derivate dalla mancata adesione della seconda Opa del giugno 2011, consistenti nella perdita del capitale investito.La Corte d’Appello afferma, pertanto, la presenza di una grave lacuna informativa anche con riguardo a tali informazioni.
La decisione
La questione di fondo riguarda l’esistenza nei contratti di custodia ed amministrazione di un obbligo d’informativa da parte della banca su circostanze come quelle relative all’offerta pubblica di acquisto. Secondo la Corte d’appello, vista la natura particolare delle notizie che l’investitore non è in grado di conoscere in via autonoma e la mancanza di comunicazione dell’emittente agli obbligazionisti, l’obbligo di informativa di tali peculiari circostanze (anche nell’ambito dei contratti di custodia e amministrazione dei titoli) è configurabile in capo alla banca.
L’obbligo informativo
Per concludere, qui non si tratta di ravvisare in capo alla banca un generale obbligo di informativa relativo a tutte le vicende degli strumenti finanziari acquistati dal cliente, quali il profilo di rischio dell’investimento e l’andamento dei titoli sul mercato, ma soltanto l’obbligo di comunicare peculiari circostanze, attinenti a vicende “istituzionali” che l’obbligazionista non avrebbe potuto conoscere perché comunicate dall’emittente solo all’intermediario.
Le decisioni della Suprema Corte richiamate dalla difesa della banca, che delimitano l’obbligo di comunicazione in capo alla stessa con riguardo alle vicende postcontrattuali attinenti a profili di rischio e all’andamento dei titoli ai soli contratti di consulenza, non appaiono, dunque, pertinenti al caso di specie, perché qui si discute di circostanze peculiari di diversa natura. Tale obbligo, così circoscritto, è evincibile, per i contratti di custodia e amministrazione, dall’articolo 1838 del Codice civile, dall’articolo 21 del Tuf e dalle clausole di buona fede e correttezza (articolo 1175 e 1375 del Codice civile) che devono presiedere ai rapporti tra contraenti.