Rassegne di Giurisprudenza

La banca deve restituire la somma depositata se richiesta dal cliente

di a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratto deposito bancario - Richiesta del cliente - Obbligo di restituzione della somma depositata da parte della banca.
Nel deposito bancario l'obbligo restitutorio della banca sorge a seguito della richiesta del cliente quale condizione di esigibilità del credito salvo il caso in cui sia previsto un termine convenzionale di scadenza del contratto. Di conseguenza, l'eventuale inerzia al riguardo non può essere interpretata come manifestazione di disinteresse del cliente a far valere il suo diritto ma come esercizio di una facoltà. La prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la restituzione delle somme, facendo sorgere così un obbligo per la banca.
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 31 marzo 2021 n. 8998

Contratti bancari - Deposito di denaro - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Negozio complesso - Interessi perseguiti - Obbligo restitutorio della somma depositata - Richiesta del cliente - Condizione di esigibilità - Configurabilità - Decorso del termine di prescrizione prima di tale momento - Esclusione - Fondamento.
Nel deposito bancario, negozio complesso di durata che costituisce un contratto d'impresa, caratterizzato da profili speculativi, in cui l'interesse della banca alla raccolta e alla gestione del risparmio concorre con quello del privato alla custodia e alla rimuneratività delle somme, l'obbligo restitutorio della banca sorge (salvo il caso di previsione di un termine convenzionale di scadenza del contratto) solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che l'inerzia al riguardo tenuta non è interpretabile come manifestazione di disinteresse a far valere il suo diritto, cui possa collegarsi il decorso del termine prescrizionale, ma come mero esercizio di una facoltà, onde la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo sorgere il corrispondente obbligo della banca.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 20 gennaio 2012 n. 788

Contratti bancari - Deposito bancario - Natura - Prescrizione del diritto del depositante - Decorrenza.
In tema di deposito bancario il comportamento del depositante che, pur non compiendo ulteriori operazioni di deposito, non richiede la restituzione, non può essere di per se stesso interpretato come indicativo di un disinteresse a far valere il suo diritto di credito, configurante inerzia (all'esercizio del diritto medesimo) cui si ricollega il decorso del termine di prescrizione. Ne consegue che, in assenza di una manifestazione di volontà della banca di recedere dal rapporto, la prescrizione del diritto di credito del depositante non può iniziare a decorrere prima che questi avanzi la richiesta di restituzione, ponendo in essere quel comportamento che rende il credito esigibile e dal quale sorge il corrispondente obbligo della banca.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 20 gennaio 2012 n. 788