Penale

La bancarotta fraudolenta è un reato di pericolo concreto

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Bancarotta preferenziale - Responsabilità dell'amministratore della società - Bancarotta documentale - Connotati.
Risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l'amministratore che, senza autorizzazione degli organi sociali, si ripaghi dei suoi crediti verso la società in dissesto relativi a compensi per il lavoro prestato, prelevando dalla cassa sociale una somma congrua rispetto a tale lavoro; integra, invece, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (articoli 216, comma 1, n. 1, e 223 legge fall.) la condotta dell'amministratore unico di una società che effettui prelevamenti dalle casse sociali, provvedendo a determinare ed a liquidare in proprio favore tali somme come compenso per l'attività svolta, senza nemmeno indicarne il titolo giustificativo. Il reato di bancarotta documentale è configurabile con riferimento alla irregolare tenuta delle rilevazioni contabili di magazzino, in quanto il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo, previsto dall'articolo 2214 c.c., di tenuta dei libri e delle scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 30 marzo 2017 n. 16111

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Elemento soggettivo - Mancato pagamento oneri previdenziali - Sistematicità - Dichiarazioni del curatore fallimentare - Fattispecie.
È colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria l'amministratore che, pur non prevedendo né accettando il fallimento, è consapevole di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti in danno ai creditori, cagionando in tal modo il fallimento della società. Può dichiararsi il fallimento della società sulla base delle dichiarazioni del curatore, principalmente a causa del mancato pagamento di contributi previdenziali, quando vi sia evidenza della creazione di una realtà aziendale fittizia con la finalità di sgravare i costi dei lavoratori ad altre imprese imputandoli alla società di cui risultavano apparentemente dipendenti, destinata a fallire sin dal momento della sua fraudolenta costituzione. (Nel caso di specie, l'amministratore di un'azienda agricola era condannato per bancarotta fraudolenta per avere cagionato, due anni dopo, il fallimento della società attraverso operazioni dolose consistite nel mancato sistematico pagamento dei debiti tributari, camerali e dei contributi obbligatori previdenziali).
• Corte di cassazione, sezione V , sentenza 28 marzo 2017 n. 15281

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Cause concrete del dissesto - Irrilevanza - Operazioni manifestamente imprudenti - Bancarotta semplice (articolo 217 legge fall.).
Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta, data l'assoluta irrilevanza delle cause concrete del dissesto, non essendo necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, anche le operazioni manifestamente imprudenti proprie della bancarotta semplice descritte dall'articolo 217 legge fall., devono presentare, in astratto, un elemento di razionalità nell'ottica delle esigenze dell'impresa cosicché il risultato negativo sia frutto di un mero e riscontrabile errore di valutazione, laddove siano ravvisati oltre al grave depauperamento la volontà di determinare il dissesto.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 24 marzo 2017 n. 14544

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Amministratore di fatto - Concrete funzioni esercitate - Indizi sintomatici - Rilevanza.
In tema di bancarotta fraudolenta e di effettività del ruolo dell'amministratore di fatto, i destinatari delle norme di cui agli articoli 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate - sulla base di indizi sintomatici quali, nel caso concreto, il conferimento di deleghe in suo favore in settori fondamentali della vita dell'impresa, la partecipazione diretta alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto e la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti -, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 24 marzo 2017 n. 14531

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Concorso tra i delitti - Diversità del bene giuridico tutelato - Configurabilità.
È configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, atteso che le relative norme incriminatrici non regolano la stessa materia ex articolo 15 c.p., data la diversità del bene giuridico tutelato (interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, da un lato, ed interesse della massa dei creditori al soddisfacimento dei propri diritti, dall'altro), della natura delle fattispecie astratte (di pericolo quella fiscale, di danno quella fallimentare) e dell'elemento soggettivo (dolo specifico quanto alla prima, generico quanto alla seconda).
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 24 marzo 2017 n. 14527

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Reato di pericolo concreto - Dichiarazione di fallimento - Condizione oggettiva di punibilità.
L'effettiva offesa alla conservazione dell'integrità del patrimonio dell'impresa costituisce la garanzia per i creditori e funge da parametro della concreta applicazione della norma incriminatrice consentendo di configurare il reato di bancarotta fraudolenta come di pericolo concreto. La dichiarazione di fallimento, in quanto evento estraneo all'offesa tipica ed alla sfera di volizione dell'agente, rappresenta una condizione estrinseca di punibilità, che restringe l'area del penalmente illecito imponendo la sanzione penale solo nei casi in cui alle condotte del debitore, di per sé offensive degli interessi dei creditore, segua la dichiarazione di fallimento. La dichiarazione di fallimento ha funzione di mera condizione oggettiva di punibilità; essa determina il “dies a quo” della prescrizione e vale a radicare la competenza territoriale, senza aggravare in alcun modo l'offesa che i creditori soffrono per effetto delle condotte dell'imprenditore, anzi, se mai, garantendo una più efficace protezione delle ragioni dei creditori stessi.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 22 marzo 2017 n. 13910

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta riparata - Elemento materiale del reato - Reintegrazione del patrimonio dell'impresa antecedente la dichiarazione di fallimento.
La bancarotta riparata si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, non rilevando, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione. Tuttavia, perché gli effetti del depauperamento del patrimonio vengano meno, occorre una immediata correlazione della condotta riparatoria a quella distrattiva, con l'intento dell'imprenditore di porvi specificamente rimedio, perché, in caso contrario, si dovrebbe ritenere che qualunque attività di finanziamento posta in essere da un socio-amministratore, a prescindere dall'epoca dell'apporto di liquidità, elida ipso facto la rilevanza penale di una sottrazione di risorse di pari od inferiore importo.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 28 febbraio 2017 n. 9710

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta patrimoniale - Delitti di ricettazione e riciclaggio - Fatti di distrazione - Dichiarazione di fallimento.
I delitti di ricettazione e riciclaggio riguardanti il provento del reato di bancarotta fraudolenta sono configurabili anche nell'ipotesi di distrazioni fallimentari compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali distrazioni erano “ab origine” qualificabili come appropriazione indebita, ai sensi dell'articolo 646 c.p. Il rapporto in cui si trovano il delitto di appropriazione indebita, aggravata ex articolo 61 c.p., n. 11, in considerazione delle qualità dei soggetti agenti, quindi anche procedibile d'ufficio, e il delitto di bancarotta patrimoniale in ragione del quale il secondo assorbe il primo, divenendo l'appropriazione un elemento costitutivo della bancarotta, si realizza quando la società, a danno della quale l'agente ha realizzato la condotta appropriativa, che diviene distrattiva, venga dichiarata fallita.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 5 gennaio 2017 n. 572

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Elementi del reato - Fatti di distrazione - Dichiarazione di fallimento - Condizione di punibilità.
Perché sussista il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, sicché, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza. Mentre la condotta si perfeziona con la distrazione, la punibilità della stessa è subordinata alla dichiarazione di fallimento.
• Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 27 maggio 2016 n. 22474

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