Comunitario e Internazionale

La bicicletta a pedalata assistita non è autoveicolo che rientra nell’obbligo di assicurazione

La ridotta velocità raggiungibile non consente l’equiparazione agli altri mezzi azionati esclusivamente da forza meccanica

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di Paola Rossi

La Cassazione belga ha chiesto alla Corte Ue di definire il perimetro della nozione di autoveicolo ai fini della responsabilità civile nell’ambito della circolazione stradale in relazione a biciclette cosiddette a pedalata assistita. Cioè mezzi che si muovono e raggiungono un certo livello di velocità senza contar sull’esclusivo apporto di una forza meccanica indientente dall’azione muscolare del conducente.

La Corte di giustizia dell’Unione europea - con la sentenza sulla causa C-286/22 - ha escluso dal novero degli autoveicoli tali biciclette che seppur azionate normalmente con l’applicazione della forza sui pedali innescano un apporto meccanico che consente di raggiungere al massimo i venti chilometri orari. I giudici belgi nell’ambito di una causa di risarcimento per la morte di una persona che circolava su una bicicletta assistita da motore elettrico aggiuntivo si chiedevano se sul mezzo a due ruote gravasse l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile nell’ambito della circolazione stradale.

I giudici dell’Ue hanno operato un raffronto tra mezzi completatamente azionati da una forza meccanica e tali tipi di biciclette per concludere che solo automobili e motocicli sono veicoli in base alla loro capacità di raggiungere velocità implicanti rischi reali per l’integrità e la vita delle persone a differenza di un mezzo che nel suo massimo può raggiugere i 20km/h. Da ciò l’affermata esclusione delle bici a pedalata assistita dall’obbligo assicurativo contro la responsabilità civile.

Inoltre, in base alla norma interpretata dalla Cgue, la direttiva 2009/103/Ce (assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità), il ciclista rientrerebbe nella nozione del diritto belga di utente debole della strada, con la conseguenza che sussiste un diritto automatico al risarcimento.
Sul punto dell’inquadramento degli utenti della strada la decisione segnala che a breve saranno in vigore più precise definizioni di veicolo coinvolto nella circolazione stradale. Infatti, la nozione di «veicolo» sarà modificata a partire dal 23 dicembre 2023, quando diventerà applicabile la nuova direttiva 2021/2118/Ue che modifica quella del 2009. La nuova norma Ue indicherà espressamente che un «veicolo» è «qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica», con ulteriori e specifiche precisazioni in merito a peso e velocità del mezzo.

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