Comunitario e Internazionale

La Brexit è valida anche se priva i cittadini britannici del diritto di voto nello Stato Ue di residenza e in patria

Chi risiedeva prima del periodo di transizione in altro Stato membro ha perso il titolo per partecipare alle elezioni comunali

di Paola Rossi

Per la Corte Ue in seguito alla Brexit i cittadini britannici già residenti in un altro Stato membro dell'Unione hanno perso il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nel luogo di residenza in conseguenza alla perdita della cittadinanza europea. E la preclusione non viene meno per la circostanza che il cittadino britannico dopo 15 di residenza all'estero perde il diritto di voto anche nel Regno Unito.
Come dice la Cgue, con la sentenza sulla causa C-673/20, tale pesante conseguenza non può in alcun modo essere mitigata a seguito della decisione di recesso del Regno Unito dagli accordi internazionali di creazione e partecipazione all'Unione europea.

La vicenda nasce dal rinvio pregiudiziale del giudice francese cui si era rivolta una cittadina britannica residente in Francia già prima del perido di transizione fissato dagli accordi Ue- Regno Unito sulla Brexit. Viene affermata di fatto la perdita di un diritto fondamentale come quello di votare o di essere eletti a seguito della perdita dello status di cittadino della Ue. Come dire, conseguenze gravi, ma da far ricadere sulla volontà dell'ex Paese Ue di recedere dal perimetro unionale.

Nel caso concreto la donna sposata con un cittadino francese e residente in Francia dagli anni '80 non aveva mai chiesto e ottenuto la cittadinanza del Paese dove risiedeva e, conclusa la fuoriuscita del Regno Unito dalla Ue, si è vista cancellare dalle liste degli elettori per il voto dei rappresentanti comunali, diritto prima garantito ad ogni cittadino europeo nello Stato membro di residenza. La donna aveva poi agito in giudizio per il "ripristino" di tale diritto facendo rilevare di non godere più del diritto di voto e di eleggibilità nel Regno Unito per via della norma britannica cosiddetta «dei 15 anni», in forza della quale il cittadino britannico che risieda da oltre 15 anni all'estero non è più autorizzato a partecipare alle elezioni indette nel Regno Unito. Quindi la donna si è trovata privata di qualsiasi diritto di voto e di eleggibilità, tanto in Francia quanto nel Regno Unito.

Ma la Cgue risponde negativamente al giudice del rinvio che aveva chiesto se i cittadini britannici che avevano trasferito la loro residenza in un diverso Stato membro "prima della fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso" continuassero a beneficiare dello status di cittadino dell'Unione con specifico riguardo al loro diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nel Paese Ue di residenza.

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