Civile

La Carta Olimpica e il Salva Coni - Decreto Legge 5/2021

La Carta olimpica detta i principi fondamentali dell'olimpismo, le regole e gli statuti adottati dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), regolando l'organizzazione ed il funzionamento del Movimento olimpico, stabilendo le condizioni per la celebrazione dei Giochi Olimpici

immagine non disponibile

di Stefania Cappa*


La Carta olimpica detta i principi fondamentali dell'olimpismo, le regole e gli statuti adottati dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), regolando l'organizzazione ed il funzionamento del Movimento olimpico, stabilendo le condizioni per la celebrazione dei Giochi Olimpici.

La Carta prevede, altresì, che ogni Comitato nazionale olimpico preservi la propria autonomia e indipendenza dalla politica.

Peraltro, al fine assicurare, sotto ogni profilo, la piena operatività, autonomia e indipendenza del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed in coerenza con quanto stabilito dalla stessa Carta Olimpica, al fine di favorire la partecipazione della delegazione italiana ai XXXII Giochi Olimpici di Tokyo si è reso necessario approvare il c.d. "Salva CONI" - Decreto Legge n. 5/2021.

Perché?

Il Decreto Legge n. 5 del 29 gennaio 2021, denominato "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)" è stato varato con urgenza il giorno precedente alla riunione del CIO, che sostanzialmente ha messo in dubbio l'autonomia e l'indipendenza del CONI dalla politica.

Detto decreto è entrato in vigore il 30 gennaio 2021 ed è composto da sole 4 disposizioni che si declinano come segue: all'articolo 1) organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano"; all'articolo 2) "ulteriori disposizioni", all'articolo 3) clausola di neutralità finanziaria" e, per ultima, la norma di chiusura, l'articolo 4) entrata in vigore".

Si legge, dunque, "(…) al fine di assicurare la sua piena operatività e la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale, il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria dotazione organica (…)".

In buona sostanza, queste norme transitorie, "restituiscono", in ultima analisi, al Comitato olimpico nazionale italiano l'autonomia necessaria per far partecipare gli atleti italiani ai giochi olimpici di Tokyo con inno e bandiera tricolore.

Tuttavia, sul piano pratico, le norme anzidette, non assicurano forse sufficiente indipendenza al Comitato olimpico nazionale italiano che, di fatto, deve sempre fare i conti con la normativa precedente e la società "Sport e Salute SPA".

Come è noto, infatti, nel 2002 è nata "CONI Servizi", società di servizi di natura privata con lo scopo di assistere il Comitato nell'organizzazione di competizioni sportive ed il personale, successivamente sostituita da "Sport e Salute SPA". Orbene, senza addentrarsi troppo nelle dinamiche tecniche e procedurali, va osservato che la legge di bilancio per il 2019 ha alterato l'autonomia e l'indipendenza del Comitato olimpico nazionale italiano destinando numerose mansioni alla società Sport e Salute SPA.

A titolo esemplificativo, se in precedenza era lo Stato a trasferire fondi al CONI, con la legge di bilancio per l'anno 2019 (L. n. 145/2018), i fondi venivano trasferiti dallo Stato a Sport e Salute SPA e, da questa, al CONI.

E' evidente, dunque, la perdita di indipendenza del CONI sulle federazioni sportive nazionali e sulle discipline associate che ricevevano le rimesse statali non più in base a meriti sportivi o libere scelte del Comitato.

Pacifica, quindi, la perplessità espressa dal CIO che il CONI non fosse indipendente rispetto la politica in vista dei giochi olimpici di Tokyo e, dunque, gli atleti non avrebbero potuto partecipare alle olimpiadi con inno e bandiera tricolore, ma solo - paradossalmente - a titolo personale.

Va ricordato che detta circostanza si era già verificata ai giochi olimpici di Rio De Janeiro del 2016 con gli atleti della Russia, per i quali si parlò di "Doping di Stato".

Ancora, va menzionata la Legge n. 86/2019 denominata "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione" che stabiliva in capo al Governo il compito di adottare norme per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano e della disciplina di settore, come ad esempio, "definire gli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica; confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale; prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporne il divieto, per le scommesse sulle partite di calcio delle società che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti (…)".

La legge in commento aveva come obiettivo il riordino dell'ordinamento sportivo da parte del Governo, omettendo però d'individuare le diverse competenze tra il CONI e Sport e Salute SPA, con ciò, quindi, generando una forte sovrapposizione di ruoli.

In buona sostanza, la delega al Governo di riorganizzazione dell'ordinamento sportivo non è stata attuata e, quindi, nel mese di novembre 2020, è stata varata la regolamentazione finalizzata alla realizzazione delle altre deleghe, ma non ciò non ha risolto il "contrasto" tra CONI e Sport e Salute SPA.

Orbene, solo con il Decreto n. 5/2021 "(…) Il CONI e Sport e Salute S.p.A. possono regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori a quelli propri del CONI. (…)".

Dalle considerazioni esposte si deduce come sia stato assolutamente necessario il c.d. "Salva CONI" per consentire agli atleti italiani di partecipare ai prossimi giochi olimpici con inno e bandiera italiana.

cura di Stefania Cappa, Avvocato specializzato in Diritto dello Sport e Diritto Penale; Partner dello Studio Legale Ermanno Cappa & Partners

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Correlati

Marco Mobili

Il Sole 24 Ore

Articolo 1 - Organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano

Decreto legge