La cartella clinica irregolare non può diventare uno svantaggio per chi chiede il risarcimento
L'imperfetta compilazione della cartella clinica per la presenza di un vuoto temporale di ore nelle annotazioni non può far presumere che non siano stati commessi errori da parte dei sanitari. Infatti, di fronte alla richiesta di risarcimento del danno presentata dai genitori di una bambina che aveva subito lesioni dopo il parto, spetta alla struttura ospedaliera e ai medici dimostrare che è stato fatto tutto il possibile per evitare l'evento.
In sostanza, l'omessa regolare tenuta della cartella clinica di un paziente non può tradursi in uno svantaggio processuale per chi chiede il risarcimento.
Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza n. 6209 del 2016 che ha accolto il ricorso presentato dai genitori di una bimba che aveva riportato una tetraparesi e gravi insufficienze mentali a causa di un'asfissia perinatale.
Il caso - La coppia aveva citato in giudizio i medici e l'ospedale ritenendo che la struttura sanitaria non aveva prestato alla madre un'adeguata assistenza al parto e alla figlia un idoneo trattamento post natale. I giudici di merito hanno respinto la domanda affermando che la fase post natale era stata gestita con corretta predisposizione di diagnosi e terapie nel momento in cui si era verificato il peggioramento della neonata.
Di qui il ricorso in Cassazione dove i genitori hanno evidenziato che il collegio di merito non aveva tenuto in debita considerazione i vuoti temporali e le carenze emerse nella tenuta della cartella clinica. In particolare, nonostante le difficoltà presentate alla nascita, la neonata era stata di fatto abbandonata a se stessa per sei ore (dalle 3 alle 9 del mattino), ossia per l'intervallo in relazione al quale non risultavano effettuate annotazioni in cartella. Un lasso di tempo che i consulenti avevano “letto” in maniera sbagliata deducendo cioè che, vista la mancanza di annotazioni sulla cartella clinica, la bambina in quel periodo non aveva avuto problemi.
La Cassazione, nell'accogliere il ricorso della coppia, ha affermato che la struttura e i sanitari convenuti in giudizio per un'ipotesi di malpractice sono tenuti a fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento. Nel caso in esame, quindi, le difficoltà presentate dalla neonata al momento del parto comportavano «la necessità di un attento monitoraggio post natale, al fine di cogliere tempestivamente eventuali peggioramenti delle condizioni e di assicurare un immediato intervento».
Ne consegue che, a fronte di un vuoto di sei ore nelle annotazioni della cartella clinica, non è possibile affermare che la bambina non sia stata lasciata senza assistenza. Infatti, ha concluso il collegio, «l'imperfetta compilazione della cartella clinica non può tradursi in uno svantaggio processuale per il paziente anziché per la parte il cui difetto di annotazione è imputabile».
Corte di Cassazione - Sezione III civile – Sentenza 31 marzo 2016 n. 6209
Collegi sindacali, gli adempimenti da effettuare subito dopo la nomina
class="a-cura-di_R21"> Nicola Cavalluzzo e Barbara Zanardi