Civile

La Cassazione conferma la responsabilità dell'ex Dg di Montepaschi su operazione Santorini

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di Paola Rossi

Depositate ieri dalla Cassazione civile (sentenza n. 12108) le motivazioni della conferma - decisa a dicembre 2019 - sulla responsabilità dell'ex direttore generale del Monte dei Paschi di Siena Antonio Vigni per l'ingente danno, che ammontava a oltre 300 milioni di euro, derivante da quella che nel complesso è nota come operazione Santorini, dal nome della controllata (al 100%) della banca senese inizialmente detenuta insieme alla Deutsche Bank, che ne aveva il 51 per cento.

Il dg avrebbe agito in conflitto d'interessi e senza informare il consiglio di amministrazione delle intricate operazioni su derivati con titoli sottostanti della San Paolo Imi. Occultando in bilancio - in base alla scorretta applicazione di principi contabili internazionali - il risultato "rovinoso" delle complesse operazioni al fine di evitarne il riflesso sulla propria posizione apicale, cercando di assicurarsi il proprio bonus annuale e l'entità del dividendo. Il comportamento di Vigni - secondo la Cassazione - era interamente volto all'interesse del manager e non della banca di appartenenza.

La condanna e i fatti - La Cassazione ha confermato i 50 milioni di risarcimento a favore di Bmps e della relativa fondazione e delle associazioni di consumatori (Codacons e Associazione utenti servizi bancari) intervenute nel giudizio di merito contro l'ex direttore generale, promosso dal Monte Paschi.

La richiesta in appello era stata ridotta alla cifra ora confermata in Cassazione dopo che già in primo grado la banca senese aveva transatto con Deutsche Bank inizialmente tratta in giudizio insieme a Vigni. L'azione di responsabilità contro il manager e la banca coinvolta era stata promossa nel 2013 e riguardava operazioni del 2008. La contestazione era relativa a tre contratti di "Total return swap" tra Santorini ltd e Db e tra Bmps e Db e un contratto di "Interest rate swap" finalizzato a spalmare fino al 2031 le minusvalenze derivanti. Tutto era preordinato a far sì che ai contratti Trs di Santorini fosse assegnato un tasso d'interesse tale da generare un valore positivo dei contratti a favore della controllata in modo da procurarsi un idoneo ricavo a copertura della perdita in formazione sul "Collared equity swap" stipulato con la Db e prossimo alla scadenza. E dall'altro lato venivano assegnati ai Trs di Bmps tassi tali da generare passività non indicate in bilancio.

Cassazione – Sezione III civile – Sentenza 22 giugno 2020 n. 12108

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