Penale

La Cassazione esclude la responsabilità colposa del datore di lavoro in caso di condotta esorbitante del lavoratore

Nota a sentenza: Cass. pen., Sez. IV, 13 gennaio 2022, n. 836

di Fabrizio Ventimiglia e Giorgia Conconi *

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha ribadito la doverosità di una valutazione ex ante in relazione al giudizio di responsabilità dei soggetti preposti alla sicurezza sul luogo di lavoro in caso di infortunio, ribadendo il principio di diritto per cui "in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore".

Questa in sintesi la vicenda processuale.

La Corte d'Appello di Firenze confermava la sentenza di condanna per il reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro emessa all'esito del giudizio di primo grado nei confronti del datore di lavoro, del RSPP della società presso la quale avveniva l'infortunio e del legale rappresentante della ditta produttrice del macchinario con cui il lavoratore si era infortunato.

Gli imputati, ricorrendo per Cassazione, rilevavano, in primis, la violazione di legge in relazione al D.lgs. n. 17/2010, avendo i Giudici di merito confermato la responsabilità degli imputati nonostante la certificazione CE del suddetto macchinario nonché la conformità del medesimo alla normativa di riferimento UNI EN 12840/2003.

Tra gli altri motivi di ricorso, veniva, inoltre, lamentata l'erronea interpretazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008, in quanto, secondo l'assunto difensivo, non vi era alcun nesso causale tra l'asserita condotta colposa degli imputati e l'evento lesivo, che si era verificato a seguito di una mera disattenzione del lavoratore.

La Cassazione ha accolto il predetto motivo di ricorso affermando come la Corte territoriale, accertando la responsabilità degli imputati, avesse erroneamente individuato la regola cautelare violata tramite una valutazione ex post, senza aver tenuto in debita considerazione l'avvenuta predisposizione da parte degli stessi delle adeguate misure di protezione per l'attività compiuta dal lavoratore. Di fatti, il macchinario determinante l'infortunio era stato dotato di specifici dispositivi di sicurezza, quali schermo protettivo e pedale del freno, che – in presenza di una condotta conforme del lavoratore – avrebbero tutelato il medesimo dall'evento dannoso.

La Suprema Corte, avendo valutato la condotta degli imputati rispettosa degli obblighi agli stessi preposti in qualità di garanti della sicurezza dei lavoratori, non ha ritenuto sussistere un nesso di causalità tra l'asserito comportamento omissivo degli imputati e l'evento lesivo occorso, definendo esorbitante la condotta del lavoratore.

I Giudici di legittimità hanno, pertanto, annullato con rinvio la sentenza impugnata, invitando la Corte d'Appello a tenere in considerazione nel nuovo giudizio di merito il principio di diritto secondo cui qualora, a seguito di una valutazione ex ante relativa ai rischi connessi all'attività svolta dal lavoratore, risulti che il datore di lavoro – o qualsivoglia soggetto responsabile della sicurezza – abbia predisposto gli adeguati presidi in conformità alla normativa in materia, lo stesso non risponde del comportamento esorbitante del lavoratore, ancorché dannoso per lo stesso, in quanto non suscettibile di prevenzione.

*a cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Giorgia Conconi (dello Studio Legale Ventimiglia)

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