La Cassazione esclude la violazione del principio del ne bis in idem per il cumulo di procedimenti, penale e amministrativo, in materia di reati tributari
Nota a sentenza: Cass. Pen., Sez. III, 4 febbraio 2021, n. 4439
Con la sentenza in commento la Cassazione esclude la violazione del principio del ne bis in idem in relazione al giudizio penale instaurato per il medesimo fatto per il quale l'imputato sia già stato sanzionato in via amministrativa, in quanto "il sistema del doppio binario è giustificato dalla rilevanza degli interessi nazionali e dalla diversità dei fini perseguiti dalle due procedure: mentre il procedimento amministrativo è volto al recupero a tassazione delle imposte non versate, il procedimento penale è teso alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia tributaria".
Questa in sintesi la vicenda processuale.
La Corte di Cassazione era chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto avverso una sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la decisione di condanna per evasione fiscale, pronunciata nei confronti di un imputato all'esito del giudizio abbreviato.
Nello specifico, l'imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, la violazione del principio del ne bis in idem, poiché, secondo l'assunto difensivo, l'aver ricevuto una sanzione definitiva per il medesimo fatto in sede amministrativa osterebbe all'irrogazione di una pena all'esito del giudizio penale.
La Suprema Corte ritiene tale ricorso infondato, poiché, sulla base della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea "la mera sottoposizione di un imputato a un processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia già stato definitivamente sanzionato in via amministrativa non integra, sempre e necessariamente, una violazione del ne bis in idem".
A conferma di ciò, la Cassazione, sulla scorta della sentenza A e B contro Norvegia della Corte EDU, ha modo di specificare quali siano i casi in cui può essere esclusa la violazione del diritto, sancito dall'art. 4 del protocollo n. 7 CEDU e dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a non essere perseguito o condannato due volte per il medesimo fatto.
Sulla base della citata pronuncia, ricordano i Giudici di legittimità, non sussiste una violazione del ne bis in idem qualora tra i due procedimenti (penale e amministrativo) "sussista un legame materiale e temporale sufficientemente stretto e", in particolare, "quando le due sanzioni perseguano scopi diversi e complementari, quando la duplicazione dei procedimenti sia prevedibile per l'interessato, quando esista una coordinazione sul piano probatorio tra i due procedimenti e quando il risultato sanzionatorio complessivo, risultante dal cumulo della sanzione amministrativa e della pena, non risulti eccessivamente afflittivo per l'interessato, in rapporto alla gravità dell'illecito".
Nel caso di specie, i Giudici di legittimità rilevano che il Giudice di merito avesse correttamente accertato la connessione sostanziale e temporale tra i due procedimenti, evidenziando da una parte, che il procedimento amministrativo non si fosse definito già nel 2015, ma solo nel 2018 e, dall'altra, che non vi fosse stata una duplicazione probatoria, dal momento che l'accertamento eseguito in sede tributaria era confluito nel giudizio penale.
Alla luce di quanto osservato dalla Corte, avendo i due binari sanzionatori scopi differenti, l'uno volto al recupero delle imposte non versate e l'altro alla prevenzione e alla repressione dei reati, la doppia sanzione, penale e amministrativa, in materia tributaria non può, pertanto, essere considerata una duplicazione del giudizio per i medesimi fatti, bensì un deterrente finalizzato a "esprimere la ferma riprovazione dell'ordinamento a fronte di condotte gravemente pregiudizievoli per gli interessi finanziari nazionali ed europei, nonché ad assicurare ex post l'effettiva riscossione degli importi evasi da parte dell'amministrazione grazie ai meccanismi premiali connessi all'integrale saldo del debito tributario".
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*Avv. Fabrizio Ventimiglia, Dott.ssa Giorgia Conconi - Studio Legale Ventimiglia