Se il giudice onorario partecipa a giudizi a lui vietati la nullità della decisione travolge l'intero giudizio senza possibilità di far salve le statuizioni che invece rientravano nella competenza della magistratura onoraria. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza penale 35857/2024
LA MASSIMA
Processo penale - Partecipazione del Giudice onorario a giudizi a lui vietati - Nullità della decisione - Nullità dell'intero giudizio - Articoli 9 e 12, Dlgs n. 116/2017 - Articolo 407, comma 2, lettera a), Cpp - Sussiste. (Cpp, articolo 407, comma 2; Dlgs n. 116/2017)
In tema di divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre collegi che giudicano i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), codice procedura penale, introdotto dall'articolo 407 del Dlgs n. 116 del 2017, determina, infatti, una limitazione alla capacità del giudice ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del codice procedura penale, la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179 del codice procedura penale, in relazione all'articolo 178, comma 1, lettera a) del codice di procedura penale, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni Stato e grado del procedimento. In definitiva, l'articolo 12 del Dlgs n. 116 del 2017, come risulta dalla formulazione letterale e dalla sua valenza sistematica, non preclude al giudice onorario la sola pronuncia di provvedimenti definitori in relazione ai procedimenti per i reati indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, ma anche la stessa partecipazione al ai collegi del tribunale di tali processi.
La partecipazione del giudice onorario a giudizi a lui vietati è la questione esaminata dalla sentenza n. 35857 del 2023 della Cassazione che, sebbene chiara con riguardo alla disciplina normativa, risente in sede di prassi giudiziaria e di diritto vivente nelle aule di giustizia di disomogeneità e oscillazioni.
La questione
In punto di fatto la difesa dell'imputato si era espressamente doluta della circostanza che la Corte territoriale avesse annullato solo parzialmente la sentenza di primo grado che aveva condannato...


