Penale

La Cassazione individua il confine tra le fattispecie di reato di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta

Nota a sentenza: Cass. pen., Sez. V, 2 settembre 2021, n. 32733

di Fabrizio Ventimiglia e Giorgia Conconi *

La Suprema Corte ha recentemente delineato i termini della configurabilità dei delitti di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale affermando il seguente principio di diritto "in tema di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2, L.F.) è illegittima l'affermazione di responsabilità dell'amministratore che faccia derivare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, considerato che, in tal caso, trattandosi per di più, nella specie, di omissione limitata ad una singola operazione, che impone di chiarire gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale condotta, considerato che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, L.F.".

Questa in sintesi la vicenda processuale.

La Corte d'Appello di Firenze confermava la sentenza di condanna di primo grado nei confronti dell'amministratore unico di una società per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, cagionata dalla mancata precisazione all'interno delle scritture contabili di una singola operazione. L'imputato, ricorrendo per Cassazione, lamentava l'insussistenza del predetto reato in ragione della tenuità ed eccezionalità della condotta, nonché per l'inadeguatezza della motivazione fornita dalla Corte territoriale circa la sussistenza della volontà in capo al ricorrente di ostacolare la ricostruzione della movimentazione societaria. Secondo l'assunto difensivo, pertanto, non sarebbe stata data adeguata giustificazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato.

La Cassazione accoglie il ricorso dell'imputato, dichiarando, in conformità alla propria costante giurisprudenza, che il mancato adempimento del dovere di tenuta delle scritture contabili può integrare la fattispecie di cui all'art. 216 co. 1, n. 2 L.F. a condizione che detta omissione del soggetto agente sia finalizzata e idonea a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del passivo. Viene, dunque, specificato dalla Corte come per la configurazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale non sia sufficiente la mera incompletezza delle scritture contabili – ancorché funzionale a ostacolare la ricostruzione del movimento degli affari – in quanto già elemento materiale del reato di bancarotta semplice, risultando necessaria, altresì, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, individuato nel dolo generico e consistente nella consapevolezza e nella volontà di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale e finanziaria della società.

Nel caso di specie, la Corte ritiene che non sia stata data prova di tale coscienza e volontà in capo all'imputato, non avendo l'impugnata sentenza rappresentato come la condotta omissiva del medesimo sarebbe stata mossa dall'intento di impedire la ricostruzione delle operazioni societarie. Pertanto, in mancanza di adeguata motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, i Giudici di legittimità considerano integrato l'elemento psicologico del meno grave reato di bancarotta semplice, ovvero la mera negligenza del soggetto attivo nella regolare tenuta delle scritture contabili.

* a cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Giorgia Conconi (Studio Legale Ventimiglia)

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