Penale

La Cassazione spiega perché è inammissibile il "concorso colposo" nel delitto doloso

immagine non disponibile

di Giuseppe Amato

È inammissibile il "concorso colposo" nel delitto doloso, in primo luogo perché, spiega la Cassazione con la sentenza 7032/2019, in assenza di una esplicita previsione legale, il rinvenimento di una disciplina "implicita" deve risultare incontrovertibile allorquando ne deriverebbe una espansione in malam partem del penalmente rilevante; in secondo luogo, perché l'articolo 42, comma 2, del Cp, stabilendo che «nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge», richiede l'espressa previsione per la responsabilità colposa, che mancherebbe per il concorso colposo nel delitto doloso. Infine, perché l'articolo 113 del Cp, secondo cui «nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso», deve intendersi nel senso della limitazione del concorso colposo alla sola ipotesi di delitto colposo.

La vicenda - Nella specie, un soggetto, armatosi di pistola, si era recato in un ufficio pubblico dove, prima di suicidarsi con la stessa arma, aveva esploso colpi di pistola nei confronti di alcune persone uccidendole; erano dipendenti di quell'ufficio, che riteneva responsabili dell'adozione di provvedimenti per sé sfavorevoli. Nell'ambito del procedimento aperto a carico del medico di base che, senza adeguata considerazione delle condizioni del suo paziente, aveva redatto il certificato medico che aveva consentito il rilascio del porto d'armi e, quindi, il successivo acquisto dell'arma, la Corte ha annullato la sentenza di condanna a carico del professionista, cui era stato addebitata la cooperazione colposa nei fatti omicidiari, ritenendo concettualmente inammissibile il concorso colposo in un reato doloso; la Corte, peraltro, ha rinviato al giudice di merito, onde verificare la sussistenza eventuale dei presupposti per ravvisare, a carico del medico, rispetto ai fatti contestatigli, il concorso di cause indipendenti nel reato ex articoli 41 e 589 del Cp).

I precedenti e la decisione 7032/2019 - La Cassazione prende espressamente le distanze da altro orientamento da ultimo consolidativo, a favore del concorso colposo nel delitto doloso. In particolare, sezione IV, 12 novembre 2008, Calabrò e altro, che si era espressa nel senso, appunto, dell'ammissibilità del "concorso colposo" nel delitto doloso sia nel caso di cause colpose indipendenti, che nel caso di cooperazione colposa, purché, in entrambi i casi, il reato del partecipe sia previsto anche nella forma colposa e nella sua condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa.

In particolare, è necessario che il soggetto sia titolare di una posizione di garanzia o di un obbligo di tutela o di protezione e che la regola cautelare dal medesimo inosservata sia diretta a evitare anche il rischio dell'atto doloso del terzo, risultando dunque quest'ultimo prevedibile per l'agente.

L'affermazione era stata resa in una fattispecie analoga a quella oggetto del procedimento qui deciso dalla Cassazione: la Corte, infatti, aveva confermato la condanna per i reati di omicidio colposo plurimo e di lesioni colpose plurime di due medici che, separatamente, ma in una situazione in cui poteva ravvisarsi la loro cooperazione colposa, avevano redatto certificati medici strumentali all'effettivo conseguimento del porto d'armi da parte di una persona, affetta da gravi patologie mentali, la quale, conseguentemente, ottenuta la disponibilità di un'arma da fuoco, aveva ucciso alcune persone, altre ne aveva ferite e poi si era suicidato.

Nello stesso senso, si era espressa anche Sezione IV, 14 luglio 2011, Baglivo e altri, in una fattispecie nella quale la Corte aveva confermato la condanna per il reato di omicidio colposo plurimo a carico di un funzionario di polizia che, secondo la contestazione, aveva omesso di attivarsi doverosamente per il ritiro dell'arma in dotazione a un operatore di polizia dipendente, sebbene fossero emersi alla sua attenzione comportamenti tali da far ritenere oggettivamente pericolosa la detenzione dell'arma, risultando che tale soggetto aveva posto in essere atti di violenza nei confronti della moglie ed esplicitato propositi omicidiari e suicidiari: per l'effetto, in ragione di tale comportamento omissivo, proprio con l'arma di ordinanza, il poliziotto, prima di suicidarsi, aveva cagionato la morte della moglie e del cognato.

In precedenza, sempre in termini, in linea con l'orientamento disatteso dalla sentenza in esame, cfr. anche Sezione IV, 14 novembre 2007, Pozzi, in una fattispecie avente a oggetto il caso di un medico psichiatra, il quale, sospendendo in maniera imprudente il trattamento farmacologico cui era sottoposto il paziente ricoverato in una comunità, ne aveva determinato lo scompenso psichico, ritenuto la causa della crisi nel corso della quale lo stesso paziente, poi giudicato non imputabile, aveva aggredito e ucciso uno degli operatori che lo accudivano.

Cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 14 febbario 2019 n. 7032

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©