Civile

La circolazione nella zona Ztl è consentita all'invalido munito di autorizzazione solo se lui è a bordo dell'auto

In tutti i casi in cui <b>il proprietario del veicolo è persona diversa dal disabile,</b> tocca all’automobilista contravvenzionato dimostrare questa circostanza, <b>altrimenti la multa in Ztl con disabile a bordo va pagata</b>

di Domenico Carola

I giudici della sesta sezione civile della Corte di cassazione con l’ordinanza n. 37452 del 30 novembre 2021 hanno ritenuto che la circolazione in Ztl è consentita, e di conseguenza la multa è illegittima, se l’autovettura viene usata per trasportare una persona invalida e chi guida lamacchina che è titolare del relativo contrassegno.

 Il caso all’esame della Suprema corte
Un’automobilista proponeva ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bologna, che aveva confermato la sentenza di primo grado di rigetto della sua opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Bologna che gli aveva applicato la sanzione per avere circolato in una zona a traffico limitato senza autorizzazione. Lamentava violazione e falsa applicazione per avere, il giudice, ritenuto sussistente la violazione contestata nonostante che la vettura dell'opponente fosse autorizzata al transito nella zona a traffico limitato in quanto dotata di permesso riservato agli invalidi.

 La decisione dei giudici di Piazza Cavour
Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso ritenendo che la sanzione per circolazione in Ztl con un disabile a bordo va pagata in quanto la circolazione in Ztl è consentita, e di conseguenza la multa è illegittima, solo se l’autovettura viene usata per trasportare una persona invalida che è titolare del relativo contrassegno. A questo punto diventa necessaria la presenza fisica di questo soggetto in macchina e non basta solo avere il pass. E così, in tutti i casi in cui il proprietario del veicolo è persona diversa dal disabile, tocca all’automobilista contravvenzionato dimostrare questa circostanza, altrimenti la multa in Ztl con disabile a bordo va pagata.

 Bisogna tenere presente che il permesso è legato alla persona disabile e deve essere esposto sull’auto; però spesso il disabile viene accompagnato con un veicolo appartenente ad un altro soggetto e sul quale egli si trova come passeggero trasportato.

Potrebbe, quindi, essere il proprietario o il conducente di questo veicolo a ricevere la contravvenzione per l’ingresso in Ztl, e allora per evitare di pagare la multa dovrebbe dimostrare la presenza a bordo di un disabile regolarmente autorizzato al transito nelle zone a traffico limitato. La Corte ricorda che molti Comuni richiedono di comunicare la targa dell’auto che accede alla Ztl, entro le 48 ore successive al transito, in modo da evitare la multa.

 L’esame dei precedenti
La Corte di cassazione (Cassazione sentenza n. 21320/2017
), però, aveva stabilito che la violazione di questo obbligo di comunicazione non rende illegittimo l’accesso e la circolazione nella Ztl, ma è un adempimento previsto solo per agevolare la speditezza dei controlli amministrativi, onde evitare la notifica di contravvenzioni a soggetti legittimati all’accesso.

La Suprema corte, però, ha respinto il ricorso perché il contrassegno invalidi era stato rilasciato a persona diversa da quella nei cui confronti era stata elevata la multa, e il soggetto contravvenzionato non era riuscito a dimostrare che il disabile si trovasse a bordo del veicolo. Nell’occasione i giudici di piazza Cavour hanno affermato il seguente principio di diritto: la circolazione nelle zone a traffico limitato è consentita dalla legge solo qualora l’autovettura sia utilizzata per il trasporto della persona titolare del relativo contrassegno, avendo esso carattere strettamente personale con l’effetto che grava sul soggetto sanzionato dimostrare, nella circostanza, che l’uso dell’autoveicolo è avvenuto a beneficio della persona invalida, quale condizione legittimante la possibilità di superare il divieto di circolare nelle predette zone.

 

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