La circonvenzione di incapace non è esclusa in caso di testamento olografo o sottoscritto davanti al notaio
L'incapacità sussiste anche per le fattispecie di minorata capacità psichica
La presenza di una disposizione testamentaria non esclude la sussistenza del reato di circonvenzione di incapace. Infatti, l'"induzione" che porti al compimento di un dato atto di disposizione patrimoniale da parte di persona assoggettata alle pressioni di altro soggetto è sufficiente a integrare il reato previsto dall'articolo 643 del Codice penale. Non è cioè necessario che vi sia incapacità di intendere e volere della vittima essendo sufficiente anche una qualsiavoglia minorata condizione psichica, che ne riducano la capacità di critica o di resistere alle pressioni di determinate persone. Minorazione che può anche essere dovuta a fattori naturali quali il sopravanzare dell'età.
Ma restando al fumus delicti del reato di circonvenzione di incapace il ricorso è stato nettamente respinto dove la difesa asseriva che non può scattare il reato visto che la disposizione testamentaria non comporta alcuna riduzione del patrimonio del dante causa in quanto i suoi effetti si realizzano dopo la morte del disponente. Ma la Cassazione - con la sentenza n. 46552/2022 - ricorda che il reato non si compie con il conseguimento del profitto bensì con l'adozione dell'atto di disposizione da parte dell'"incapace" che scaturisca dall'induzione dell'autore del reato.
E la fattispecie penale non richiede che siano stati utilizzati mezzi fraudolenti quali raggiri e artifici: ciò che rileva è la situazione di fatto in cui un soggetto si trovi dinanzi a un altro in situazione di inferiorità psichica.
Così la Corte di cassazione ha respinto il ricorso contro la misura cautelare del sequestro in una vicenda dove il ricorrente era stato già più volte negli anni benficiario di atti di donazione, anche consistenti, da parte della vittima. Tale circostanza veniva valorizzata dal ricorrente come prova della piena volontarietà delle dazioni in vita e post mortem in suo favore. Al contrario la Cassazione fa rilevare al ricorrente che questa circostanza potrebbe essere prova della persistente manipolazione della dante causa in sede di accertamento di merito del reato. Inoltre, la minorazione della capacità psichica del disponente può sussistere e quindi rilevare solo da un dato momento in avanti, lasciando totalmente incontestabili precedenti atti favorevoli all'imputato.
Altro sintomo di come anche la disposizione testamentaria possa essere stata frutto della circonvenzione del testatore con minorata capacità sta nella curiosa circostanza di un assegno di 3omila euro versato da persona in stato precomatoso e fonte del pagamento delle spese funebri giorni prima del decesso.