Civile

La class action dei consumatori Ue al debutto il 25 giugno 2023

Gli enti legittimati potranno avviare azioni senza mandato

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di Alessandro Galimberti

La nuova class action di allineamento europeo (Direttiva 2020/1828), approdata al Cdm di ieri a Cutro, debutterà il prossimo 25 giugno con non poche novità. A cominciare dalla libertà di iniziativa degli enti legittimati che potranno avviare azioni collettive senza mandato e con la sostanziale inversione dell’onere della prova, sia sul versante della responsabilità sia su quello del danno. Una libertà, questa, limitata solo dai rigidi controlli all’ingresso nell’elenco tenuto dal ministero delle Imprese e del made in Italy: gli «enti legittimati» ad avviare class action, oltre a possedere una serie di requisiti specifici (tra gli altri lo statuto con oggetto sociale univoco, l’assenza di fine di lucro, le cause di incompatibilità dei rappresentanti legali, l’assenza di influenza da parte di persone diverse dai consumatori, la nomina di un organo di controllo) devono dimostrare ogni cinque anni di essere ancora esistenti, attivi e conformi alle regole Ue.

Le materie su cui possono spaziare gli enti rappresentativi sono quelle individuate dal diritto comunitario, tra cui i danni da prodotti difettosi,le clausole abusive, le pratiche commerciali sleali, la garanzia dei beni di consumo, l’indicazione del prezzo, la pubblicità ingannevole, i trasporti ed energia elettrica e gas, la telefonia mobile, il turismo, il commercio elettronico e i servizi digitali, la protezione dei dati personali, la sicurezza dei prodotti, quella alimentare, le assicurazioni, la commercializzazione a distanza di servizi finanziari, i prodotti d’investimento al dettaglio, i fondi di investimento, il credito ai consumatori, i blocchi geografici ingiustificati e la discriminazione basata sulla nazionalità.

I provvedimenti che possono essere chiesti davanti all’autorità giurisdizionale di residenza dei consumatori (possibili anche le cause transnazionali) sono di natura compensativa, ma sono ammessi anche accordi di transattivi e conciliativi tra l’ente legittimato e il professionista (inteso come fornitore di beni o servizi) che possono depositare congiuntamente al tribunale la relativa proposta.

Tra gli obblighi di trasparenza a carico degli enti, anche le informazioni sull’attività intrapresa e nel frattempo coltivata, con l’ indicazione sul proprio sito web delle azioni rappresentative intentate (o intentande), dello stato di avanzamento di quelle e i relativi esiti.

Il deposito del ricorso introduttivo della class action interrompe la prescrizione dei diritti collettivi e impedisce la decadenza dell’azione giudiziale .

La domanda è inammissibile quando è manifestamente infondata, se è priva degli elementi necessari a individuare il gruppo dei consumatori interessati, ma anche se il tribunale non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali per cui l’azione è richiesta. Il tribunale deve poi respingere la domanda ogni qualvolta l’azione è promossa in conflitto di interessi, in particolare «se risulta che il soggetto che ha finanziato l’azione è concorrente del convenuto».

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