La clausola che prevede una “doppia” consegna della domanda di partecipazione al concorso è illegittima
Nel caso esaminato dal tar Liguria il candidata doveva usare la procedura telematica e poi anche consegnare la stessa domanda tramite Pec e o raccomandata
E’ illegittima, poiché costituisce un irragionevole aggravio del procedimento, la clausola del bando di concorso che prevede che la domanda di partecipazione debba essere presentata “tramite procedura telematica” e successivamente consegnata brevi manu oppure inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, pena l’esclusione del candidato. In caso contrario, si violerebbero i canoni fondamentali dell’agire amministrativo affermati dal comma 2 della legge n. ...