La clausola compromissoria nulla di un trattato tra Stati membri impedisce convenzioni di arbitrato ad hoc
Il meccanismo giurisdizionale del rinvio pregiudiziale non può essere superato e aggirato dall'accettazione del contratto
La Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza sulla causa C-109/20 ha affermato che il diritto dell'Unione "vieta" la conclusione, da parte di uno Stato membro, di una convenzione di arbitrato di contenuto identico a una clausola compromissoria nulla presente in un Trattato Bilaterale di Investimento tra Stati membri. E, conclude, il giudice nazionale è di conseguenza tenuto ad annullare il lodo arbitrale adottato sulla base di una convenzione di arbitrato ad hoc.
La vicenda all'esame della Corte europea
Il caso riguardava il trattato tra Belgio e Lussemburgo da una parte e la Polonia dall'altra. L'accordo conteneva una clausola compromissoria nulla per la violazione dei principi fondamentali dell'Unione. E nell'ambito di una controversia con un investitore lussemburghese la Polonia aveva accettato il lodo arbitrale derivato da apposita convenzione per dirimere la questione. Accettazione che non poteva fare se non di fatto aggirando la nullità della clausola compromissoria presente nel Trattato.
Le motivazioni della Cgue
Dai principi Ue del primato del diritto dell'Unione e della leale cooperazione tra Stati membri deriva che gli Stati non possono prendere impegni convenzionali che di fatto sottraggono al sistema giurisdizionale unionale le liti sull'applicazione e l'interpretazione del diritto dell'Unione. E, aggiunge la Cgue, nel caso in cui una tale controversia sia stata portata dinanzi a un organismo arbitrale in forza di un impegno contrario al diritto Ue gli Stati membri hanno l'obbligo di contestare la validità sia della clausola compromissoria del Trattato bilaterale sia della convenzione di arbitrato ad hoc in base alla quale tale organismo sia stato adito. In sintesi, lo Stato membro non ha alcuna possibilità di sanare - con la propria accettazione - la nullità di una clausola compromissoria tramite un contratto con l'investitore di altro Stato Ue. Si tratterebbe di un comportamento contrario all'obbligo gravante sui Paesi Ue di contestarne la validità, essendo illegittima la causa stessa di tale contratto, contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea. Di conseguenza, la Corte conclude che il giudice nazionale è tenuto ad annullare un lodo arbitrale adottato sulla base di una convenzione di arbitrato che viola il diritto dell'Unione in quanto sottrae al procedimento giurisdizionale la materia del contendere.