GiurisprudenzaCivile

La clausola con prezzo maggiorato va sostituita da quella convenzionale

di Eugenio Sacchettini

N. 19

guida-al-diritto

Non si può ridiscutere sul prezzo e le modalità di compravendita d’immobile quand’esso rientra nell’ambito dell’edilizia economica e popolare, dovendocisi attenere alle convenzioni comunali, e neanche è consentito riesaminare la regolarità del percorso amministrativo di loro gestazione.

Massima

  • Edilizia e urbanistica - Edilizia economica e popolare - Compravendita di alloggio - Convenzioni Peep - Prezzo massimo garantito - Inosservanza - Sostituzione automatica della clausola - Sussiste. (Cc, articoli 1339, 1419 e 2932; Cpc, articoli 121, 187, 189 e 360; legge 20 marzo 1865 n. 2248, articolo 5; legge 22 ottobre 1971 n. 865, articolo 35; Dpr 6 giugno 2001 n. 380, articolo 18) 

    Il contratto di compravendita avente a oggetto alloggio di edilizia economica e popolare deve osservare l’intera disciplina della vigente convenzione comunale Peep, e in particolare il prezzo massimo garantito di vendita, con conseguente sostituzione automatica della clausola difforme.

Non si può ridiscutere sul prezzo e le modalità di compravendita d’immobile quand’esso rientra nell’ambito dell’edilizia economica e popolare, dovendocisi attenere alle convenzioni comunali, e neanche è consentito riesaminare la regolarità del percorso amministrativo di loro gestazione. Con la conseguenza che la clausola che abbia indicato un prezzo maggiorato va sostituita ope legis da quella convenzionale. Queste le indicazioni emerse dall’assai complessa ordinanza n. 9675/2024, che esamina minuziosamente...