Amministrativo

La compensazione dovuta all'appaltatore in caso di aumento dei prezzi va calcolata sui costi effettivamente sostenuti

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza 278/2023

«La compensazione di cui all'articolo 1 del Dl n. 162 del 2008 va calcolata non in base ad una astratta comparazione dei prezzi ma in base agli effettivi maggiori costi sopportati dall'appaltatore, atteso che la norma è intesa non a riconoscere una sorta di finanziamento a fondo perduto, come sarebbe se la compensazione venisse riconosciuta a prescindere da un pregiudizio concreto subito dall'appaltatore, ma a ristorare quest'ultimo da perdite effettivamente subite; pertanto, non spetta al responsabile di procedimento rimediare ad eventuali carenze della domanda e attivarsi per richiedere all'impresa la documentazione necessaria, atteso che è solo l'impresa interessata ad ottenere la compensazione a poter sapere quale sia la documentazione idonea a sostenere la relativa richiesta». Questo il principio espresso dalla sezione IV del Consiglio di Stato con la sentenza 9 gennaio 2023 n. 278.
I giudici amministrativi hanno inoltre precisato che l'articolo 133 del Dlgs n. 163 del 2006 prevede una disciplina speciale degli interessi; pertanto, non vanno applicate né la disciplina ordinaria degli interessi legali, né quella di cui al Dlgs n. 231 del 2002.

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