La compensazione dovuta all'appaltatore in caso di aumento dei prezzi va calcolata sui costi effettivamente sostenuti
Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza 278/2023
«La compensazione di cui all'articolo 1 del Dl n. 162 del 2008 va calcolata non in base ad una astratta comparazione dei prezzi ma in base agli effettivi maggiori costi sopportati dall'appaltatore, atteso che la norma è intesa non a riconoscere una sorta di finanziamento a fondo perduto, come sarebbe se la compensazione venisse riconosciuta a prescindere da un pregiudizio concreto subito dall'appaltatore, ma a ristorare quest'ultimo da perdite effettivamente subite; pertanto, non spetta al responsabile di procedimento rimediare ad eventuali carenze della domanda e attivarsi per richiedere all'impresa la documentazione necessaria, atteso che è solo l'impresa interessata ad ottenere la compensazione a poter sapere quale sia la documentazione idonea a sostenere la relativa richiesta». Questo il principio espresso dalla sezione IV del Consiglio di Stato con la sentenza 9 gennaio 2023 n. 278.
I giudici amministrativi hanno inoltre precisato che l'articolo 133 del Dlgs n. 163 del 2006 prevede una disciplina speciale degli interessi; pertanto, non vanno applicate né la disciplina ordinaria degli interessi legali, né quella di cui al Dlgs n. 231 del 2002.
Puglia, primi passi verso l’obbligatorietà dei Modelli 231?
di Grazia Malinconico, Sebastiano Liistro *