Civile

La compensazione delle spese giudiziali civili

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Spese giudiziali civili - Giudizio di rinvio - Liquidazione - Principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio - Applicazione -Modalità - Compensazione delle spese - Limiti
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.
• Corte di cassazione , sezione II, sentenza 9 settembre 2019, n. 22461

Spese giudiziali civili - Compensazione - In genere compensazione delle spese processuali giustificata da motivazione tautologica - Violazione dell'articolo 92, comma 2, c.p.c. - Denunciabilità e sindacabilità anche in sede di legittimità - Fattispecie.
Il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, nella vigenza dell'articolo 92 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, della legge n. 263 del 2005, è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha cassato la sentenza con cui la corte di appello, quale giudice del rinvio, pur avendo accolto totalmente la domanda del ricorrente, aveva integralmente compensato le spese di tutti e quattro i gradi in cui si era svolto il giudizio, adducendo quale giusto motivo "l'estrema particolarità delle questioni affrontate in ordine alla soluzione dei controversi profili interpretativi della normativa regolante la materia" senza fornire alcuna giustificazione dell'affermazione.)
• Corte di cassazione , sezione VI-3, ordinanza 3 luglio 2019 n. 17816

Spese giudiziali civili - Compensazione - In genere condizioni - Regime introdotto dal d.l. n. 132 del 2014 - Decisione della corte costituzionale n. 77 del 2018 - Incidenza.
Ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, c.p.c.
• Corte di cassazione , sezione VI-2, ordinanza 18 febbraio 2019, n. 4696

Spese giudiziali civili - Compensazione - In genere compensazione integrale o parziale delle spese - Presupposti - Soccombenza reciproca - Nozione.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (articolo 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri.
• Corte di cassazione civile, sezione III, ordinanza 22 agosto 2018, n. 20888

Spese giudiziali civili - Compensazione - Poteri del giudice - Incensurabilità in cassazione compensazione delle spese - Sindacabilità ex articolo 360 n. 3 c.p.c. - Limiti - Fattispecie.
In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito di non compensare le spese di lite in ragione della soccombenza del ricorrente nei confronti solo di alcuni dei convenuti).
• Corte di cassazione, sezione VI-3, ordinanza 17 ottobre 2017, n. 24502

Spese giudiziali civili - In genere - Giudizio di divisione - Compensazione delle spese processuali - Ripartizione "pro quota" delle spese di consulenza tecnica di ufficio - Ammissibilità - Fondamento.
Nel giudizio di divisione, il giudice, anche in caso di compensazione delle spese processuali tra le parti, può legittimamente disporre che quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio siano a carico di tutti i condividenti "pro quota", posto che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 13 maggio 2015 n. 9813

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