La competenza sulla domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale
Competenza civile - Per territorio - Diritti di obbligazione - Foro facoltativo - Domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale - Competenza ex art. 20 cod. proc. civ. - Criterio di individuazione del luogo di insorgenza dell'obbligazione - Riferimento al luogo di adempimento della prestazione originaria - Necessità.
Nell'ipotesi di richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per la determinazione del foro competente deve farsi riferimento non già al luogo ove si è verificato l'inadempimento, ma a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo, e ciò anche quando il convenuto contesti in radice l'esistenza della obbligazione stessa.
•Corte di cassazione, sezione VI - 3, ordinanza 21 marzo 2014 n. 6762
Competenza civile - Per territorio - Diritti di obbligazione - Foro facoltativo - Domanda di risarcimento del danno da inadempimento - Luogo di insorgenza dell'obbligazione - Individuazione - Criteri - Luogo di produzione del danno - Esclusione - Luogo ove doveva essere adempiuta l'obbligazione - Necessità.
In tema di competenza “ratione loci” a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per giudice del luogo dove è sorta l'obbligazione deve intendersi non quello del luogo in cui, verificandosi il danno, è sorto il relativo diritto al risarcimento, ma quello del luogo in cui doveva essere eseguita l'obbligazione rimasta inadempiuta. Ne consegue che, nel caso di inadempimento dell'obbligo di restituire la cosa data in comodato, da spedirsi al domicilio del comodante, competente per territorio ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ. è il giudice del luogo dove la cosa stessa doveva essere consegnata al vettore.
•Corte di cassazione, sezione III, ordinanza 29 agosto 2008 n. 21910
Competenza civile - per territorio - Diritti di obbligazione - Foro facoltativo - luogo dell'adempimento -Contratto di trasporto - Domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale - Determinazione del “forum destinatae solutionis” - Criteri.
In caso di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per obbligazione dedotta in giudizio, ai fini della determinazione del foro facoltativo di cui all'art. 20 cod. proc. civ., deve intendersi quella originaria rimasta inadempiuta e non quella derivata e sostitutiva; pertanto nel contratto di trasporto - anche in relazione alla pretesa risarcitoria per il suo inadempimento (nella specie causato dalla perdita della cosa trasportata) - poiché l'obbligazione fondamentale e primaria è quella di operare il trasporto delle cose dal luogo di carico a quello di destinazione, risultando accessoria e strumentale quella di custodia, il “forum destinatae solutionis” va individuato nel luogo dove le cose devono essere trasportate, nell'interezza e nell'integrità del carico.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 10 gennaio 2008 n. 245
Competenza civile - Per territorio - Diritti di obbligazione - Foro facoltativo - Azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale - Criterio di determinazione della competenza territoriale - Riferibilità al luogo nel quale si è verificato l'inadempimento - Sussistenza - Esclusione - Riferimento al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione - Necessità.
In presenza di domanda avente a oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, occorre far riferimento, per la determinazione del foro competente, non già al luogo dove si è verificato l'inadempimento, ma al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo, anche se il convenuto contesti in radice l'esistenza dell'obbligazione stessa.
•Corte di cassazione, sezione II, ordinanza 6 ottobre 2006 n. 21625
Competenza civile - Per territorio - Diritti di obbligazione - Foro facoltativo - - Domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale - Determinazione del “forum destinatae solutionis” - Criteri.
In tema di competenza territoriale, per “obbligazione dedotta in giudizio”, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., deve intendersi, in caso di inadempimento, l'obbligazione originaria rimasta inadempiuta o inesattamente adempiuta.
•Corte di cassazione, sezione III, ordinanza 15 luglio 2005 n. 15012