Responsabilità

La comunicazione del preavviso di fermo non è obbligatoria e in assenza il Fisco non deve risarcire

Lo precisa l'ordinanza della Cassazione n. 26921 depositata il 26 novembre

di Giampaolo Piagnerelli

Il preavviso di fermo non è un atto obbligatorio da parte del Fisco nei confronti del contribuente. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 26921/20. Un soggetto che aveva venduto a minor prezzo una vettura dopo aver scoperto, in occasione di una prima trattativa volta all'alienazione, l'iscrizione di un fermo amministrativo. Proprio per questo il venditore riteneva di essere stato penalizzato dal mancato invio del preavviso di fermo, in funzione del quale aveva alienato il bene a una cifra più bassa. Sul punto, tuttavia, la Corte ha chiarito che il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati, così come il fermo stesso, è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata. Pertanto il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere previsto dall'articolo 50 del Dpr 602/1973 (Termine per l'inizio dell'esecuzione), disposizione questa applicabile solo nel circoscritto, quanto diverso, ambito dell'esecuzione forzata.

Rilievi conclusivi. Va rilevato, infine, che in materia ci sono state sentenze che hanno dichiarato obbligatorio il previo avviso di accertamento (Cassazione n. 19667/14) cui però nel tempo è succeduta la precisazione secondo cui in materia tributaria non può invece ritenersi sussistente in difetto di specifiche ed espresse enunciazioni legislative, un generale obbligo di contraddittorio preventivo.

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